Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha sospeso il calendario venatorio 2012/2013 emanato dall'Assessore Regionale alle Risorse Agricole Francesco Aiello.
Il decreto era stato impugnato dalle associazioni ambientaliste Legambiente, Lipu e Man ''per mancanza del piano regionale faunistico venatorio e per violazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza''.
I giudici amministrativi hanno quindi sospeso la caccia sino a quando la Regione non emanera' un nuovo calendario venatorio le cui previsioni, in mancanza di un nuovo piano, non potranno eccedere quelle del passato calendario. In particolare sono cosi' salvi i divieti nei Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale previsti lo scorso anno e non potra' essere prolungata la stagione venatoria a febbraio 2013.
Di seguito, il testo del Decreto n. 510/2012 del 03/09/2012:
N. 00510/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01458/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2012, proposto da Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association For Nature (M.A.N.), Lega Italiana Protezione Uccelli, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Giovanni Crosta, Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;
contro
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81; Arci Caccia – Comitato Federativo Siciliano, Dip.to Regionale Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Dip.to Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura dell'Assess.to Risorse Agricole e Alimentari, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale (Ex Infs);
nei confronti di
Commissione Europea;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, U.N. Enalcaccia PT sez. prov.le di Catania, Privitera Stefano, E.P.S. Ente Produttori Selvaggina Regione Sicilia, Associazione Caccia e Ambiente Artemide, Associazione Nazionale Cacciatori – A.N.C.A., tutti rappresentato e difesi dall'avv. Basilio Iuculano, con domicilio eletto presso Daniele Solli in Palermo, via Cavour n. 70;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del d.a. 2693 dell' 8 agosto 2012 dell'Assessore Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana (e relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "calendario venatorio 2012/2013", pubblicato sul sito web dell'Assessorato (e di cui è stato dato avviso in G.U.R.S. parte I n. 33 del 10 agosto 2012) e sulla G.U.R.S. parte I n. 36 del 24 agosto 2012, nelle parti in cui:
a) viene consentito l'esercizio dell'attività venatoria in assenza del piano faunistico venatorio (previsto dagli artt. 14 e 15 della l.r. 33/1997 e dall'art. 10 della l. 157/1992) e quindi anche in mancanza della valutazione ambientale strategica, obbligatoria per le attività sottoposte a pianificazione ai sensi della direttiva 2001/42/ce edeld.lgs.l52/2006;
b) consente l'attività venatoria all'interno dei siti natura 2000 (sic-siti di importanza comunitaria e zps-zone di protezione speciale) e nelle aree esterne contigue senza essere stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza ai sensi del dpr 357/1997 come modificato dal dpr 120/2003 ed in violazione delle direttive 147/2009/ce (direttiva uccelli) e 92/43/ce (direttiva habitat), disattentendo anche l'impugnativa del commissario dello stato del 26 aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del ddl 801/2012 (per violazione della costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di incidenza e tutela dei siti natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;
e) prevede la preapertura della stagione venatoria a far data dal 1 settembre 2012 in assenza della "preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n.157;
d) consente l'attività venatoria in contrasto con le indicazioni contenute nella stessa proposta di piano regionale faunistico venatorio 2011/2016 formulata dallo stesso Assessorato Risorse Agricole (elaborati del giugno 2011 e del marzo 2012);
e) consente l'attività venatoria all'interno dei siti natura 2000 (sic-siti di importanza comunitaria e zps-zone di protezione speciale) e nelle aree esterne contigue in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute nello studio di valutazione di incidenza (elaborato del marzo 2012) del piano regionale faunistico venatorio 2011/2016 redatto dallo stesso Assessorato Risorse Agricole, disattendendo anche l'impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del ddl 801/2012 (per violazione della costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di incidenza e tutela dei siti natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;
f) contiene previsioni in palese contraddizione con quanto disposto in precedenza su identici aspetti nella stagione venatoria 2011/2012 e senza che siano intervenute innovazioni di tipo normativo;
g) non è stato predisposto dai competenti Dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura e servizio 7 – tutela patrimonio faunistico e gestione attività venatoria dell'Assessorato Risorse Agricole e contiene previsioni in palese ed insanabile contrasto con la precedente proposta di calendario venatorio 2012/2013 sottoposta dai predetti uffici alla firma del precedente assessore D'Antrassi;
2) del d.a. 2721 del 10 agosto 2012 dell'Assessore Risorse Agricole e alimentari della Regione siciliana, avente ad oggetto “calendario venatorio 2012/2013 – esercizio dell'attività venatoria nei siti della rete natura 2000” pubblicato sul sito web dell'assessorato (e di cui è stato dato avviso in G.U.R.S. parte I n. 33 del 10 agosto 2012) e sulla G.U.R.S. parte I n. 36 del 24 agosto 2012, in quanto:
h) non è stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza ai sensi del dpr 357/1997 come modificato dal dpr 120/2003 ed in violazione delle direttive 147/2009/ce (direttiva uccelli) e92/43/CE (direttiva habitat), disattendendo anche l'impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del DDL 801/2012 (per violazione della Costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di Valutazione di Incidenza e tutela dei Siti Natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;
i) consente l'attività venatoria all'interno dei Siti Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria e ZPS-Zone di Protezione Speciale) e nelle aree esterne contigue in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute nello Studio di Valutazione di Incidenza (elaborato del marzo 2012) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016 redatto dallo stesso Assessorato Risorse Agricole, disattendendo anche l'impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del DDL 801/2012 (pei violazione della Costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di Valutazione di Incidenza e tutela dei Sit Natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;
j) contiene previsioni in palese contraddizione con quanto disposto in precedenza su identici aspetti nella stagione venatoria 2011/2012 e senza che siano intervenute innovazioni di tipo normativo;
k) non è stato predisposto dai competenti Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura e Servizio 7 – tutela patrimonio faunistico e gestione attività venatoria dell'Assessorato Risorse Agricole e contiene previsioni in palese ed insanabile contrasto con la precedente proposta di Calendario Venatorio 2012/2013 sottoposta dai predetti Uffici alla firma del precedente Assessore D'Antrassi;
1) non è stato sottoposto a preventivo parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio e dell'ISPRA in violazione dell'articolo 18 comma 1 della LR 33/1997;
m) contiene norme in palese ed insanabile contrasto con quanto precedentemente determinato dallo stesso calendario venatorio con l'articolo 15 dell'Allegato A del DA 2693/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
– Udite le parti convocate ai sensi dell’art. 56, co. 2, c.p.a.;
– Considerato che il termine di efficacia del piano faunistico venatorio previsto dalla legge reg. n. 33/1997 sembra avere carattere perentorio, come peraltro confermato dall’emanazione della l.r. 19/2011, prodromica all’adozione del calendario venatorio 2011/2012;
– Considerato che dalla lettura sistematica delle disposizioni dettate con la legge reg. n. 33/1997 – nonché dal regime provvisorio ivi previsto – sembra emergere che l’esistenza di un piano faunistico venatorio efficace costituisce un presupposto necessario per l’adozione di un nuovo calendario venatorio;
– Considerato pertanto che, alla luce della valutazione propria della presente fase cautelare, appaiono fondati i primi due motivi di ricorso;
– Considerato peraltro che, in conseguenza dell’invalidità ed inefficacia dei provvedimenti impugnati deve ritenersi che, anche per la stagione 2012/2013, la caccia sia regolata dal calendario venatorio adottato per la stagione 2011/2012, emanato in conformità alle disposizioni normative – primarie e secondarie – ad esso applicabili.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare di cui in premessa, nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 settembre 2012.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 3 settembre 2012.
Il Giudice delegato
Nicola Maisano
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)