E’ stato pubblicato sulla GU del 4.09.2012, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28.08.2012, che fissa al 5,27 % il tasso di interesse di mora, che le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 144 del Dpr 207/10, devono corrispondere alle imprese in caso di pagamenti effettuati fuori tempo massimo.
Il Regolamento di attuazione al Codice degli appalti prevede infatti all’art. 144 che se il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori.
Il tasso di riferimento decretato verrà adottato per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2012, e il 31 dicembre 2012.
In precedenza , il predetto tasso d’interesse di mora, era stato fissato, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 maggio 2011, al 4,08 % per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.
In seguito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota n. 25129 del 28 marzo 2012, aveva comunicato che, sentita la Banca d’Italia, tale tasso d’interesse poteva identificarsi, per caratteristiche dello strumento e della controparte, con il tasso sui conti correnti attivi con imprese non finanziarie, precisando inoltre che tale tasse riferito a dicembre 2011, era pari al 5,27 %.
Infine ricordiamo che tale DM è stato emanato ai sensi dell’art. 133 Codice degli Appalti, secondo il quale “In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto…spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.