E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 di oggi, 18 settembre 2012, il decreto legislativo 14 settembre 2012, n.160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Tra le novità più rilevanti, come già anticipato, si registrano:
Competenza: preclusioni più rigide; verifica anche in mancanza di istanza cautelare
Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo: Un primo intervento riguarda la competenza che il Codice ha già reso sempre e necessariamente inderogabile … Le nuove disposizioni in tema di competenza non hanno tuttavia previsto alcun meccanismo di preclusione temporale per formulare l’eccezione di incompetenza, con il conseguente rischio che ciò avvenga – nei casi in cui la verifica della competenza non sia stata effettuata in sede cautelare – addirittura a conclusione del giudizio di merito, con la conseguente eccessiva dilatazione dei tempi processuali. Si è, dunque, introdotta (oltre ad un generale “riordino” delle disposizioni, onde consentirne una più agevole lettura) la possibilità di richiedere anche per quei ricorsi per i quali non vi è istanza di adozione di misure cautelari (la cui concessione, come è noto, richiede una preventiva verifica della competenza), una verifica della competenza, che viene prontamente effettuata in una udienza in camera di consiglio all’uopo fissata (art. 15, comma 3). Rimane ferma naturalmente la possibilità di rilevare d’ufficio l’incompetenza in sede decisoria di merito (art. 15, comma 1), in coerenza con il carattere inderogabile della stessa.
Art. 15: La nuova formulazione dell’articolo, da un lato, conferma il principio che il difetto di competenza è sempre rilevabile d’ufficio, principio innovativo che superava il precedente regime della derogabilità della competenza territoriale; dall’altro, persegue lo scopo di evitare l’eccessiva durata dei processi nei casi in cui il vizio venga per la prima volta esaminato nella fase conclusiva del processo.
[“1. Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finchè la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della sentenza impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli art. 13 e 14, non decide sula stessa.
3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il Presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all’art. 87 comma 3 …”].
I commi 4 e 5 disciplinano la riassunzione del processo innanzi al giudice dichiarato competente e l’impugnazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza con l’istanza di regolamento di competenza. I commi 6, 7, 8 e 9 disciplinano la domanda cautelare, con riferimento all’individuazione del giudice competente a esaminarla e all’efficacia dei provvedimenti cautelari emanati dal giudice.
Azione adempimento: fondatezza pretesa accertabile solo nei limiti dell’art. 31, co. 3, c.p.a.
Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, art. 34 co. 1 lett. c): la modifica tende a chiarire che l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto (cosiddetta azione di adempimento) può essere proposta contestualmente all’azione di annullamento o all’azione avverso il silenzio, specificando che in ogni caso l’accertamento della fondatezza della pretesa può essere effettuato solo nei limiti rigorosi stabiliti dall’art. 31, comma 3, a proposito dell’azione avverso il silenzio che tendono a garantire il principio della separazione dei poteri.
[art. 34 co. 1 lett. c), dopo le parole “del codice civile” sono aggiunte le seguenti: “l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è proposta, nei limiti di cui all’art. 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio”].
Indicazione a pena di inammissibilità dei motivi specifici a base del ricorso
Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo: ulteriori modifiche hanno lo scopo di promuovere l’effettività di alcuni principi posti dal Codice quali, in particolare, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali (art. 3, comma 2) e il principio della specificità dei motivi su cui si fonda il ricorso (art. 40). Si è, infatti, previsto che il giudice, nel provvedere sulle spese, tenga conto anche dell’eventuale violazione dei principi di chiarezza e sinteticità (art. 26, comma 1) e si è prevista l’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti in violazione della regola di specificità indicata dall’art. 40, comma 1, lett. d).
[all’art. 26, comma 1, dopo le parole “codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: “tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2”;
l’art. 40 è stato sostituito integralmente. Si richiama in particolare il comma 1 lett. d), che prevede che “Il ricorso deve contenere distintamente … i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”, ed il comma 2, che prescrive che “i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili”].
Rotazione nei collegi tra tutti i componenti di sezione: risolte le rigidità
Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo: viene altresì adeguato il meccanismo di composizione dei collegi deliberanti alla luce delle criticità emerse in sede applicativa con riguardo alla rigidità della disposizione previgente che, nel cristallizzare la composizione di tutti i collegi mediante la costante presenza degli stessi due magistrati persone fisiche (presidente e magistrato anziano della sezione), ha di fatto impedito di realizzare pienamente il criterio di rotazione nei collegi tra tutti i componenti della sezione e, con esso, di dare piena e costante applicazione al principio della collegialità, particolarmente intenso nel giudizio amministrativo.
Art. 76: le modifiche, come già precisato, scaturiscono dalle criticità emerse in sede di applicazione dell’art. 114, comma 4, disp. att. c.p.c. richiamato dall’art. 76, comma 4, del codice che ha di fatto impedito di realizzare pienamente il criterio di rotazione nei collegi tra tutti i componenti della sezione.
[all’art. 76, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “114, quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “114, terzo comma”;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presidente del tribunale amministrativo regionale, con decreto, fissa annualmente i criteri obiettivi per la composizione dei collegi giudicanti”].
Appello incidentale; rito cautelare in appello; rapporto sez. semplici/ad. Plen.
Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo: il decreto legislativo modifica alcuni termini processuali per renderli più coerenti con il generale sistema processuale (v. art. 96, comma 5), precisa meglio il regime applicabile ai mezzi di impugnazione, con particolare riguardo all’appello cautelare (art. 98) e chiarisce i rapporti tra le sezioni semplici e l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (art. 99, comma 1).
Art. 96, comma 5: si prevede che il ricorso contenente l’impugnazione incidentale di cui all’art. 334 c.p.c. , deve essere depositato entro il più ampio termine di 30 giorni, in luogo del termine di 10 giorni ora previsto, e ciò al fine di allineare tale termine di deposito agli altri analoghi termini previsti dal codice.
Art. 98: in risposta ad alcuni dubbi sorti in giurisprudenza, si precisa ora che al giudizio cautelare in appello si applichino le pertinenti disposizioni previste per il procedimento cautelare in primo grado.
Art. 99: si chiarisce che l’Adunanza plenaria, investita dalla sezione semplice di una questione che essa ritenga abbia dato o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, possa valutare l’opportunità di restituire gli atti alla stessa, perché sia quest’ultima a decidere.
Ampliate ipotesi di immediata impugnabilità nel procedimento elettorale preparatorio
Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo: infine, il decreto legislativo amplia, in materia di contenzioso relativo alle operazioni elettorali, le ipotesi in cui i provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio sono immediatamente impugnabili (art. 129), in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ed in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2010, n. 236.
[all’art. 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di 3 giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti”. (…) ]
Tutte le novità introdotte saranno ampiamente trattate durante la giornata di Alta formazione organizzata da Cesda ( Roma 19 ottobre 2012, Bologna il 9 Novembre 2012, Milano il 30 Novembre 2012 e Catania il 14 Dicembre 2012).
Per iscriversi al corso: www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php.
Per ulteriori informazioni: formazione@cesda.it
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