Cassetta della posta invasa dalla pubblicità? E’ufficiale: i volantini non possono essere vietati!
Lo ribadisce il Tar Catania, sezione seconda, con la sentenza n. 2084/12, in ordine a una materia in cui il contenzioso cresce, dal Nord al Sud, al grido di “No al divieto di volantinaggio imposto dal sindaco, sì agli opuscoli pubblicitari nelle cassette postali”.
L’odierna vicenda prende avvio da un’ordinanza del Sindaco di Comiso con la quale si subordina al possesso di un titolo autorizzativo lo svolgimento dell’attività di recapito di materiale pubblicitario nelle cassette postali, o in quelle a ciò dedicate, presso abitazioni e domicili privati.
L’azienda ricorrente che opera nel campo della pubblicità lamenta il difetto di motivazione e lo sviamento nel provvedimento impugnato e sottolinea la carenza di potere del Primo cittadino in materia di distribuzione di materiale pubblicitario presso abitazioni private.
Secondo i giudici amministrativi, non può essere il sindaco del Comune ad imporre il divieto del cosiddetto “spam” alle aziende che operano nel settore pubblicitario, poiché tale materia non è di competenza dell’amministrazione locale.
Ed invero, il sindaco non dispone dei poteri per “disciplinare/vietare l’attività di recapito nelle cassette postali”, subordinando al possesso di un’autorizzazione lo svolgimento di un’attività che – sottolineano i giudici – deve ritenersi libera anche presso abitazioni e domicili privati.
Secondo il Tar,il ricorso è fondato poiché il Sindaco ha erroneamente “accomunato attività diverse quali il recapito nelle cassette postali, o in quelle a ciò dedicate, ed volantinaggio per strada e/o la distribuzione su autoveicoli in sosta o circolazione”, appropriandosi illegittimamente di competenze che non gli appartengono.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, lo accoglie annullando l’ordinanza.