Dopo la sentenza n. 4785 del 10.09.2012, il Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente circa la valutazione della congruità dell’offerta presentata in sede di gara. Nella prima sentenza aveva sostenuto che il giudizio positivo sulla congruità dell’offerta non abbisogna di una motivazione puntuale ed analitica, adesso con sentenza n. 4877 del 13 settembre 2012 ha dichiarato, riguardo la valutazione negativa, che è sufficiente che la stazione appaltante nel provvedimento conclusivo evidenzi gli elementi comprovanti il giudizio di inaffidabilità dell’offerta, senza puntualizzarne le specifiche inesattezze.
In questo caso, un’associazione temporanea di imprese esclusa da una gara d’appalto per anomalia dell’offerta economica, aveva presentato ricorso prima davanti al Tar Milano e poi, a seguito del rigetto, si è appellata al massimo organo della giustizia amministrativa, contestando la valutazione fatta dalla stazione appaltante circa la propria offerta ritenuta non congrua, e ritenendo illegittimo che l’ente avesse sottoposto la valutazione della congruità dell’offerta ad un consulente esterno.
Il Collegio confermando la sentenza di primo grado del Tar Milano n. 65/2011, ha rigettato l’appello.
Nella sentenza si legge che in tema di verifica di congruità, “la giurisprudenza ha precisato che le Stazioni appaltanti non sono tenute in tale fase a dar conto della compiuta valutazione di ogni singola giustificazione prodotta dalle offerenti, essendo sufficiente evidenziare nel provvedimento conclusivo gli elementi dirimenti in ordine alla valutazione di inaffidabilità.” Il fine dell’istituto della verifica dell’anomalia è infatti quello di accertare l’attendibilità dell’offerta nel suo complesso ai fini della corretta esecuzione dell’appalto da parte dell’aggiudicatario.
L’Ati sosteneva inoltre che la stazione appaltante non poteva ricorrere ad un professionista esterno per la valutazione di congruità dell’offerta sospettata di anomalia. Al riguardo il CdS ha richiamato gli articoli 88, comma 1bis del Codice dei Contratti, che prevede che la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, possa istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte, e 121, comma 4, d.p.r. 207/2010, secondo il quale il responsabile del procedimento può, qualora lo ritenga necessario, richiedere la nomina di un’apposita commissione per espletare la verifica delle offerte sospette. Ad avviso del Consiglio la norma di legge è chiara nell’attribuire la competenza sulla verifica di anomalia alla stazione appaltante e, per altro verso, il regolamento prescrive espressamente la triplice possibilità per la stazione appaltante di demandare tale verifica ai suoi uffici interni ovvero alla commissione di gara ovvero ancora ad una commissione ad hoc nominata.
Pertanto per i Giudici di Palazzo Spada, il chiaro disposto normativo e regolamentare permette all’amministrazione di ricorrere – nei casi previsti – a soggetti esterni per la valutazione di congruità dell’offerta sospettata di anomalia.