Se manca l’emergenza sanitaria il sindaco non può esercitare i suoi poteri extra ordinem

Il Tar Lecce, con la sentenza numero 1550 del 19 settembre scorso, ha accolto il ricorso dell'ILVA rigettando l'ordinanza emanata dal Comune di Taranto che ha ingiunto alla società di porre in essere con urgenza, nel proprio stabilimento, tutte le misure idonee a scongiurare il pericolo alla salute pubblica.
La questione demandata al Tribunale verte proprio sulla legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto con cui ha fatto ricorso al potere “extra ordinem” per fronteggiare con immediatezza la situazione di pericolo determinata, per l'appunto, dalla mancata osservanza nello stabilimento siderurgico dell'Ilva , di “tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri nocive alla salute di lavoratori e terzi”.
Nello specifico, con l'ordinanza impugnata, il Sindaco ha prescritto l'installazione di un sistema di campionamento di lungo periodo sul camino E3 12 dell'impianto di agglomerazione, l'adozione  di idonee ed efficienti modalità di contenimento del sistema di scarico delle polveri abbattute dagli elettrofiltri ESP e MEEP a servizio dello stesso, l'avvio con immediatezza della realizzazione di un adeguato sistema di abbattimento delle polveri relativo alle acciaierie, il completamento delle procedure per evitare o minimizzare le emissioni fuggitive e, infine, la limitazione della produzione effettiva annua a 10 milioni di tonnellate.
Il problema sorto è legato all'esistenza o meno dei presupposti per esercitare i poteri extra ordinem da parte del primo cittadino.
Il Collegio ritiene che la suddetta ordinanza non risponda agli indefettibili presupposti per la sua emanazione, non essendo diretta a fronteggiare un'emergenza sanitaria, ma piuttosto a imporre l'esecuzione di obblighi che trovano la loro naturale sede nelle prescrizioni che devono accompagnare l'autorizzazione  integrata ambientale”.
Sulla base di queste motivazioni i giudici del Tar, hanno ribadito che il ricorso al provvedimento urgente sarebbe stato legittimo se ci fosse stata un'improvvisa emergenza sanitaria, mentre nel caso di specie la disastrosa situazione di sicurezza dell'acciaieria, con le inevitabili ricadute sulla salute di operai e residenti, era nota da tempo ed era già sotto l'attenzione dell'autorità amministrativa competente.

Redazione

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