Avcp: illegittime le gare di consulenza alla progettazione

il bando di gara, qualificato come un affidamento di servizi di consulenza specialistica e avente ad oggetto anche servizi di progettazione, non è conforme al d.lgs. 163/2006”.
Questo è quanto si legge nella deliberazione n. 80 del 1 agosto 2012, con cui il Consiglio dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha censurato il comportamento di una Stazione Appaltante che ha bandito ed aggiudicato una gara per l'affidamento di “servizi di consulenza specialistica di supporto all'ufficio tecnico.” Ad avviso dell'Avcp tale bando di gara è in contrasto con la normativa di settore.
Ed infatti, l'Avcp richiamando la determina  n. 5 /2010 con cui si era già pronunciata sull'argomento – Linee guida per l’affidamento dei servizi di Architettura e lngegneria –  ha chiarito che "ln relazione all'affidamento di attività di supporto alla progettazione, si ribadisce quanto affermato con la deliberazione n.76/2005 in merito al fatto che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata”.
Questo, precisa l'Authority, dipende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.
Inoltra, la consulenza alla progettazione non appare riconducibile alle attività a supporto del responsabile unico del procedimento, a cui è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione). In materia di progettazione poi, al responsabile unico del procedimento è demandato il compito di redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo.
Pertanto, conclude l'Avcp, gli eventuali soggetti esterni individuati, possono supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.
Chiarito ciò, l'Avcp ha declarato che il bando di gara, qualificato come un affidamento di servizi di consulenza specialistica e avente ad oggetto anche servizi di progettazione, non è conforme al d.lgs. 163/2006. Per questi motivi, ha censurato il comportamento della stazione appaltante disponendo la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione di eventuali danno all’erario.

Redazione

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