L’articolo 5 del d.lgs. numero 153 del 2009, ha stabilito che “al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: “Farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservata alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”.
Dal descritto corpus normativo consegue che è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei a indurre i consumatori in equivoco.
Viceversa, l’uso della denominazione “parafarmacia” e di una croce di colore diverso, ad esempio blu, non è vietato da nessuna disposizione normativa, e fra l’altro non appare idonea a creare confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione dell’effettiva attività commerciale.
Alla luce di queste valutazioni, quindi, anche le parafarmacie possono avere la sua brava croce nell’insegna, a patto che non sia di colore verde.
E’ quanto ribadito dalla sentenza del Tar Roma, numero 7967 dello scorso 12 settembre. I giudici, hanno accolto il ricorso della titolare di una parafarmacia alla quale era stata negata l’autorizzazione a istallare una croce con impianto a neon di colore blu, con la scritta parafarmacia, poiché avrebbe ingenerato confusione tra i consumatori.
Il collegio, in conclusione, riconosce alla ricorrente il diritto a installare la croce blu con la scritta parafarmacia, ribadendo, ancora una volta, che indicativo delle sole farmacie è la croce verde e non il simbolo della croce in generale.