Il Tar di Catania, sez. I, con la sentenza n. 2220 del 20 settembre 2012, si è pronunciata in tema di diritto di accesso agli atti amministrativi.
Nella specie il ricorrente contestava il diniego di accesso agli atti amministrativi ex L.241/90 oppostogli da un comune catanese. L'istanza di accesso riguardava gli atti di sopralluogo espletati dalla polizia municipale nell'immobile del ricorrente a seguito di segnalazione di abuso edilizio fatta da terzi; il comando di polizia municipale aveva respinto l'istanza in quanto si trattava di accertamenti svolti riguardanti attività di polizia giudiziaria i cui esiti erano stati trasmessi con comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania e pertanto aveva invitato il ricorrente ad inoltrare la richiesta all'autorità giudiziaria competente.
Il ricorrente invece ha presentato ricorso al Tar di Catania contestando violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 della L.241/90 e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato di diniego di accesso agli atti.
Per i giudici amministrativi catanesi della prima sezione, il ricorso però è infondato. Tra le motivazione si legge che l’art. 24 della L.241/90 riguarda il diritto di accesso ai documenti amministrativi e non risulta riferibile agli atti di polizia giudiziaria, ossia a quella attività che, a norma dell’art. 55 c.p.p., si sostanzia nel “prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”. In questo caso, specifica il Tar Catania, il Comune ha agito nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e pertanto tali atti sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e di conseguenza sottratti all'accesso di cui all'art. 24 L. 241/90.
Così motivando ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il comportamento della PA catanese.
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