La relazione spiega come, a quasi due anni dall’emanazione del Codice, l’esperienza maturata abbia reso opportuna l’introduzione di alcune puntuale modifiche, volte a rendere più funzionali alcuni istituti processuali.
Inoltre, si legge nella relazione, la redazione di un secondo schema di decreto legislativo “correttivo” costituisce occasione per l’introduzione di alcune mere correzioni al testo vigente.