Questa la traccia numero 1 del parere di diritto civile dell'esame di abilitazione forense, in corso di svolgimento.
TRACCIA N. 1
Caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti fra il 1994 e il 2008, l'importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato assunte le vesti del difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla eventuale prescrizione dell'indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente tasso di interesse passivo.
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
"Qualora dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatoicistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti". Cass. SS. UU. n 24418 del 2.12.2010.
La Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito, con la sentenza n.24418 del 2010, il diritto dei correntisti ad ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalle banche sul conto corrente, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La Suprema Corte, condividendo la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/04, aveva precisato che la prescrizione del diritto di ottenere la restituzione delle somme decorreva dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto, garantendo in tal modo la resa dell'indebito.
In senso opposto a tale pronunzia è l'art. 2, co 61, della L. n. 10 del 2011, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, (c.d. "Milleproroghe"), secondo cui:"in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". Pertanto, è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo per i tempi di prescrizione: i dieci anni decorrono non dalla chiusura del conto corrente, ma dalla singola operazione bancaria. Le conseguenze di questa norma "salva banche" sono sfavorevoli al cittadino, il cui diritto al ricorso in tal modo si prescrive molto prima.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 aprile 2012, n. 78 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 61 della L. n. 10/2011, Decreto Milleproroghe, relativo alla capitalizzazione trimestrale dell'interesse, in quanto esso violava l'art. 3 Cost. In effetti, la norma censurata, facendo retroagire la disciplina prevista, non rispetta il canone generale di eguaglianza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).
Riferimenti Codice Civile: artt 1283, 1842, 1857, 2033, 2935