Ecco la seconda traccia del parere di diritto civile, per l'esame di abilitazione forense in corso di svolgimento.
TRACCIA N. 2
Alla morte di Mevia in Roma, si apre la successione fra i coeredi tizio caio e sempronio figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisametne ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento nella zona di Roma che "Sempronio Preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.
Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di riduzione per lesione .
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
Istituti da trattare: testamento olografo – legato e prelegato- quota – legittima e sua lesione
Norme: testamento 602 cc; legittima 536 ss cc; legato 649 e ss cc; prelegato 661 cc
"In materia di distinzione tra erede e legatario, a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi (ai sensi dell'articolo 588 del Cc), come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. Questa indagine però è riservata al giudice di merito, in quanto si risolve in un apprezzamento di fatto, ed è quindi incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato" Corte di cassazione, sentenza 17266/2012.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata, su caso analogo, con sentenza numero 7098 del 29 marzo 2012. Ecco la massima che potete prendere come riferimento per la risoluzione del vostro parere. Ricordate, però, che si tratta solo di un’indicazione non ancora confermata:
"In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari".
Cassazione civile, Sezioni Unite, 29.3.2011, n. 7098
Legato – sostituzione di legittima – rinuncia – forma scritta.
Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5.[…] …la mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte dei legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione della controparte (Cass. 18-4-2000 n. 4971; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 16-5-2007 n. 11288).
Cass. Civ., sez. II, n. 26955/2009. Accettazione e rinuncia del legato sostitutivo di legittima ed acquisizione della cosa legata.
Per la validità del testamento olografo si richiede (art. 602 c.c.) che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre anche che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale, sicché il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione” (Cass. 27 ottobre 2008 n. 25845).
(…) il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione di riduzione dei legittimari (Cass. 28-7-67, n. 2006)
(…) Perché la riduzione proporzionale non si applichi ad una data disposizione testamentaria, non basta infatti che con tale disposizione il testatore abbia manifestato la volontà di beneficiare una data persona a preferenza di altre, giacché una simile volontà è, almeno di solito, individuabile, in kisura più o meno notevole, in qualsiasi disposizione testamentaria ed invece occorre che il testatore abbia manifestato la ben diversa volontà di preferire una data dispiszione rispetto alle altre. E nessuna ragione giuridica autorizza a ritenere che, per il solo fatto di aver disposto un prelegato, il testatore abbia anche voluto che questo abbia effetto a preferenza delle latre disposizioni testamentarie, in caso di esercizio dell'azione di riduzione da parte dei legittimari (Cass. 24-5-62, n. 4917)