Traccia
Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l'atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Schema di riferimento (FORMULA BASE GENERICA)
Tribunale di alfa
comparsa di costituzione e risposta.
per caio, rappresentato e difeso dall'avv. XXX giusta delega in calce al decreto ingiuntivo,
convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data XXX
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Con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di XXXX, oltre interessi, spese ed accessori.
con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.
L'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa.
Sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i successivi titoli posti infruttuosamente all'incasso su cui si fonda il decreto oggetto del presente giudizio non avrebbero dovuto essere azionati.
Quindi, nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio.
L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa
a) Inammissibilità della prova testimoniale – 2721, 2724 e 2726 c.c.
b) Assenza di prova circa l'avvenuto versamento;
c) Infondatezza dell'opposizione – breve inciso su onere della prova onus probandi incumbit eius qui dicit
d) Concessione PE x 642 c.p.c.
Previa concessione della PE al d.i. in quanto fondato su titolo ex art. 642 c.p.c.
rigettare le istanze istruttorie testimoniali in quanto inammissibili
rigettare quindi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
confermare il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa