La legge numero 92/2012 (riforma Fornero) ha introdotto nuove procedure di convalida per dimissioni e risoluzione consensuali.
E’ riconosciuto al lavoratore , entro sette giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro a convalidare le dimissioni, la possibilità di revocarle con una decisione che non è sindacabile dal datore di lavoro.
Due sono le procedure di convalida previste:
– La prima riguarda le dimissioni effettuate durante il periodo di maternità. Si stabilisce la convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di gravidanza ed entro il primo anno di vita del bambino, periodo esteso a tre anni di vita del bambino e allargato ai casi di risoluzione consensuale.
– La seconda è relativa alla convalida delle restanti ipotesi di dimissioni o risoluzioni consensuali, ed è da considerarsi una condicio sine qua non per rendere efficace la risoluzione del rapporto di lavoro, che rimane sospeso fino alla convalida.
Competenti a procedere alla convalida sono la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) e il centro per l’impiego. In alternativa, è possibile la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione da parte del lavoratore, posta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
L’individuazione di procedure alternative di convalida è rimessa ad un apposito decreto.
Il datore di lavoro, per verificare con esattezza che il lavoratore adempia alla convalida, convoca il lavoratore attraverso invito scritto da farsi entro 30 giorni dalla data delle dimissioni. Il lavoratore ha poi sette giorni, dalla ricezione dell’invito, per recarsi presso il proprio datore di lavoro o altro soggetto abilitato alla convalida.
L’inerzia del datore di lavoro rende prive di effetto le dimissioni. Se invece il dipendente non adempie all’invito del datore di lavoro, il rapporto si intende ugualmente risolto.
Si tratta di un vero e proprio “diritto di ripensamento” in capo al lavoratore, dunque.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 16 dicembre 2012, all’indirizzo http://www.leggioggi.it/2012/12/16/riforma-fornero-come-cambiano-le-dimissioni-consensuali/