E' legittimo il licenziamento in tronco dei 21 addetti stampa della Regione siciliana posto in essere dal presidente Crocetta. Lo afferma con sentenza il giudice del lavoro Gianfranco Pignataro. Rigettato pertanto il ricorso presentato dall'Assostampa contro lo smantellamento dell'Ufficio stampa di Palazzo d'Orleans.
Nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo viene destituito di fondamento il presunto “comportamento antisindacale” del nuovo Presidente della Regione siciliana, che sarebbe venuto meno agli obblighi fissati dall'articolo 34 del Contratto nazionale di Lavoro giornalistico. L'articolo in questione sancisce i diritti e i poteri del “comitato di redazione” e, tra queste prerogative, ci sarebbe anche quella di “esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore. Tali pareri – prosegue la norma – saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista”.
A sostegno del ricorso, l'Assostampa lamentava come la procedura di licenziamento non sia passata attraverso la concertazione col comitato di redazione. Da qui, l'illegittimità del licenziamento in blocco dei giornalisti.
Diversa invece l'opinione de giudice del Lavoro: “l'applicabilità alla fattispecie dell'articolo 34 implica la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato”. Secono il giudice, infatti, quello degli addetti stampa con la Regione era un rapporto di natura diversa, non di lavoro subordinato bensì di “collaborazione professionale”. I giornalisti pertanto non potevano considerarsi “dipendenti” della Regione in senso stretto. “Tale rapporto – si legge nella sentenza – non assume le vesti di un lavoro subordinato (tanto meno a tempo indeterminato), bensì di una collaborazione professionale eminentemente fiduciaria, che esclude che i giornalisti facciano parte dell'organico del personale della Regione”.
Ad avallare questa interpretazione della natura lavorativa del rapporto anche il connotato della fiduciarietà tra giornalista e Governatore. “Il rapporto del giornalista addetto all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione, si fonda, – prosegue il giudice – oltre che sul requisito indefettibile dell'idoneità professionale, su un particolare elemento di fiduciarietà intercorrente tra il soggetto incaricato e gli Organi di vertice della Regione. Non a caso, infatti l'Ufficio stampa è stato posto funzionalmente 'alle dirette dipendenze del Presidente della Regione'. Il rapporto che si instaura, quindi, prescindendo nel momento genetico da ogni accertamento valutativo-comparativo di tipo concorsuale, non ha natura di lavoro alle dipendenze della PA, bensì di collaborazione professionale esterna”.
A questo tipo di rapporto professionale, insomma, non può estendersi l'articolo 34 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Semmai, l'unico legame col Contratto sarebbe, secondo il giudice, nell'aver voluto parificare “il trattamento economico degli addetti stampa a quello fissato per il redattore capo”. Per questo motivo la Presidenza della Regione “ha ritenuto – conclude la sentenza – nella sua piena discrezionalità riconosciutale dalla legge, di non proseguire il rapporto professionale con i giornalisti già addetti all'ufficio stampa”.