Irregolarità elettorali: il TAR può pronunciarsi senza attendere esito processo penale

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, Carmine Volpe Presidente, con sentenza n. 175 dello scorso 15 gennaio 2013  ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dalla presidenza della Regione Piemonte sul cosiddetto caso Giovine, il consigliere regionale della lista Pensionati per Cota (ora sospeso) al centro di una vicenda di irregolarita' elettorali.

Il ricorso era volto ad ottenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V n. 4395/2012, concernente il verbale di proclamazione degli eletti relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Piemonte del 28/29 marzo 2010. La sentenza infatti, pur respingendo un ricorso dell'ex presidente Mercedes Bresso, di fatto riapriva la partita davanti ai giudici del Tar del Piemonte. I giudici di Palazzo Spada si erano detti del parere che i loro colleghi piemontesi avrebbero potuto decidere autonomamente, senza cioé aspettare l'esito dei processi penali o civili, se la vicenda Giovine fosse stata o meno viziata da irregolarità. E dall'entourage di Bresso erano subito partiti nuovi ricorsi.

I supremi giudici amministrativi, confermando la loro decisione precedente, hanno affermato che il Tar del Piemonte puo' pronunciarsi sui presunti falsi elettorali di Giovine senza attendere l'esito del processo penale.

"la Sezione, – si legge nella sentenza –  non potendo esercitare prerogative decisionali che sul limitato thema decidendum devolutole in quella sede, ma resa, nondimeno, documentalmente edotta del grave fatto costituito dai pronunciamenti con cui il Giudice penale aveva accertato anche in sede di appello –sia pure in forma non definitiva- delle falsità inerenti alle operazioni elettorali sub judice, reputava opportuno segnalare al Giudice di prime cure l’astratta possibilità di tenere conto di tutto ciò ai fini della decisione di sua competenza (“Ciò dunque non esclude che possano ora essere autonomamente valutate dal giudice di prime cure … anche le risultanze del processo penale”), rimettendo espressamente il thema al suo “ulteriore approfondimento”.

 

Redazione

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