È illegittima l'ordinanza d'urgenza del sindaco che ha imposto alla società Autostrade di rifare il manto stradale e ridurre la rumorosità nei tratti di pertinenza comunale.
Lo afferma il Tar Abruzzo, L'Aquila, sezione I, con la sentenza 10 gennaio 2013, n. 8. Si tratta di una sentenza persuasiva. Il servizio autostradale è infatti un servizio pubblico essenziale, e l'articolo 9 della legge 447/1995 attribuisce il potere di ordinanza su questo inquinamento acustico esclusivamente al presidente del Consiglio dei ministri.
Il ricorso, promosso da Autostrade per l'Italia Spa contro il Sindaco, era volto all'annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco con la quale era stato ordinato alla società Autostrade di eseguire, nel termine di 60 giorni dalla notifica, “ogni appropriato ed adeguato intervento, iniziativa, soluzione tecnica e misura antirumore, incluse l’installazione di barriere acustiche fonoassorbenti ed il rifacimento della pavimentazione stradale esistente…indispensabili a proteggere dall’esposizione all’inquinamento acustico la popolazione residente” e di predisporre e di trasmettere al Comune, “entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore…che dovrà contenere, obbligatoriamente, una dettagliata descrizione ed un preciso cronoprogramma di tutti gli interventi che verranno realizzati allo scopo di ricondurre le immissioni acustiche entro i limiti consentiti dalla normativa vigente”; ancora, si ordinava, dopo il completamento degli interventi, di eseguire “rilevamenti per verificare l’effettivo conseguimento della riduzione del livello di rumorosità proveniente dall’esercizio dell’infrastruttura autostradale”, nonché di produrre “una chiara ed inequivocabile certificazione, sottoscritta da professionista qualificato attestante che nelle due zone del territorio comunale interessate dall’inquinamento acustico il livello di rumorosità…è rientrato nei limiti consentiti dalla vigente normativa”.
Autostrade Spa lamentava tuttavia che la questione fosse regolamentata da specifiche disposizioni normative e regolamentari che disciplinerebbero modalità e tempi per la predisposizione, per l’intera rete autostradale, delle misure in questione e che quindi l’ordinanza sindacale sarebbe stata resa in elusione delle norme sovraordinate e comunque in difetto dei presupposti generalmente richiesti per le ordinanze contingibili ed urgenti; inoltre, l’ordinanza sarebbe stata viziata anche da palese incompetenza, stante il disposto di cui all’art. 9 della legge 447/1995 (legge quadro in materia di inquinamento acustico), che attribuirebbe detto potere, in caso di servizi pubblici essenziali, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Collegio, reputando preliminare ed assorbente la disamina della questione dell’incompetenza del Sindaco ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico nel caso, che nella specie ricorrerebbe, di servizi pubblici essenziali, afferma come ai sensi dell’art. 9, comma 1, della l. n.447/1995 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”), “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n.59, e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al presidente del consiglio dei ministri”.
I giudici amministrativi precisano come "La disposizione in questione anzitutto prevede espressamente la possibilità di emanare, in subiecta materia, ordinanze contingibili ed urgenti in caso ricorrano “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, ma riserva il potere di ordinanza alle Autorità rispettivamente indicate, secondo le competenze di ciascuno, individuando, tuttavia, il presidente del Consiglio dei ministri “nel caso di servizi pubblici essenziali”, all’evidente scopo di uniformare l’azione amministrativa applicata alle enucleate peculiari fattispecie ove incidenti su servizi pubblici essenziali".
"La gestione del servizio attinente alla rete autostradale – si legge in sentenza – è senz’altro riconducibile alla nozione di servizio pubblico essenziale, tale espressamente definito dal C.C.N.L. 6.7.1995, artt. 1, lett.f) e 2, n.8, sicché il potere di ordinanza riferito al contenimento dell’inquinamento acustico derivante da tale servizio non può che essere attribuito, come la disposizione sopra indicata chiaramente prevede, al presidente del Consiglio dei Ministri".
Pertanto, il Tar accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato.