Parchi fotovoltaici vietati vicino a riserve naturali

E' vietata la costruzione di parchi fotovoltaici vicino alle aree di protezione attorno alle riserve naturali, in quanto la loro realizzazione, nonostante i possibili benefici per l'ambiente, andrebbe comunque a deturpare l'area protetta.
E' quanto stabilito dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, presieduta da Carmine Volpe, che, con la sentenza n. 176 del 15 Gennaio 2013, ha rigettato il ricorso proposto da una società di energie rinnovabili. Quest'ultima chiedeva  la riforma della sentenza del Tar Abruzzo che ha riconosciuto la legittimità della decisione del Comune di negare la realizzazione di un parco fotovoltaico in un'area attigua ad una Riserva Naturale.

Tra le sue motivazioni, la società ha richiamato la circostanza che la zona dove intendeva realizzare l'impianto fotovoltaico era incolta e dalla sua installazione si sarebbero ottenuti dei benefici ambientali oltre che economici.
Secondo il Tar Abruzzo, la realizzazione dell’impianto avrebbe arrecato danni all’ambiente e la normativa va interpretata in maniera tale da non violare la gerarchia di valori, costituzionalmente delineata, che prevede la prevalenza dell’interesse ambientale rispetto a quello economico.
Per la società ricorrente, invece, l’impianto garantirebbe il perseguimento di interessi economici, oltre che pubblici, senza compromettere la salvaguardia dell'ambiente, in quanto, anche se la zona in cui è situata ricade all’interno della fascia di protezione della Riserva, essa è fortemente antropizzata e tutte le superfici non edificate sono utilizzate per l’agricoltura intensiva. In particolare, l’impianto è destinato a sorgere su un terreno allo stato incolto e presenta aspetti progettuali volti a favorirne l’inserimento nel contesto esistente.
I giudici di Palazzo Spada hanno però dato ragione al Tar Abruzzo osservando tra l'altro che “la riferita prevalenza riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale in via generale all’interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la concreta influenza dell’impianto sull’ambiente circostante sono nel caso di specie irrilevanti. Infatti è stata prevista la realizzazione di esso impianto nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione”.

Redazione

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