Alle donne deve essere garantito almeno il 40 per cento dei posti nella Giunta comunale.
Lo ha stabilito la sezione seconda bis del Tar Lazio, presieduta da Eduardo Pugliese, con la sentenza n. 633 del 21 gennaio 2013, accogliendo il ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Donne Elettrici – A.N.D.E. di Roma contro il Comune di Civitavecchia per l'annullamento del provvedimento con cui il Sindaco aveva nominato i componenti della Giunta municipale con una netta maggioranza di uomini (sei uomini e una sola donna), lamentando la violazione del principio di pari opportunità.
In particolare, le ricorrenti deducevano la violazione delle norme di diritto internazionale e comunitario poste a tutela delle donne, la violazione del diritto interno e delle norme costituzionali di riferimento (artt. 3, 49, 51, 97 e 117 Cost.), l'illegittimità dello Statuto comunale di Civitavecchia relativamente alle disposizioni sulla composizione e nomina della Giunta e l'eccesso di potere per motivazione erronea e/o apparente e/o insufficiente in relazione al mancato rispetto del principio di pari opportunità e difetto di istruttoria.
L’Amministrazione controdeduceva invece l’infondatezza del ricorso in quanto la compresenza dei due generi sarebbe stata assicurata nella composizione della Giunta, mentre non è rinvenibile nell’ordinamento una norma che disponga una soglia percentuale minima.
Il collegio, in primis, rigetta l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del G.A., sottolineando che "non potrebbe ritenersi esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della natura di atto politico dell’atto sindacale di nomina degli assessori ed, in quanto tale, insindacabile dal potere giurisdizionale poichè emanato nell'esercizio del potere politico alla stregua di quanto disposto dapprima dall'art. 31 T.U. del Consiglio di Stato n. 1054 del 1924 e poi dall'attuale art. 7, comma 1, d.Lgs. n. 104 del 2010". Sul punto, i giudici aderiscono "alla costante giurisprudenza formatasi in relazione al principio di indefettibilità della tutela giurisdizionale sancito agli artt. 24,103 e 113 Cost., in forza della quale la categoria degli atti sottratti al sindacato giurisdizionale deve essere ristretta ad un numerus clausus, sicchè la insindacabilità si giustifica soltanto, sotto il profilo soggettivo, in ragione della provenienza degli atti da organi aventi rilievo Costituzionale preposti all'indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica e, sotto il profilo oggettivo, in ragione del contenuto concernente la Costituzione, la salvaguardia ed il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e coordinata applicazione (ex multis, ord. Cons. Stato, sez. IV , 29 luglio 2008 n. 3992; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397 del 12.3.2001 e 29 settembre 1996, n. 217)".
"Ne consegue che – come è stato già rilevato (T.A.R. Salerno, sent. n. 2251 ripetutamente menzionata) – l’“elevato contenuto discrezionale che connota le valutazioni di opportunità che ispirano la composizione della Giunta e l'individuazione dei suoi membri, in ragione del rapporto di natura fiduciaria che si instaura tra assessori e Sindaco, rende agevole l'inquadramento dell'atto di nomina dell'organo giuntale tra quelli di alta amministrazione, come tale non svincolato dal raggiungimento di predeterminati obiettivi e con conseguente sottoposizione al sindacato giurisdizionale sotto il profilo non dell'opportunità della scelta ma dell'osservanza delle disposizioni che attribuiscono, disciplinano e conformano il relativo potere (sia pur latamente) discrezionale, e, dunque, con riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza ed adeguatezza motivazionale”.
Passando poi all’esame del merito della controversia, il Tar osserva che "in forza del canone ermeneutico che impone una lettura sistematica delle norme in senso costituzionalmente orientato e teso al mantenimento delle stesse nell’ordinamento, lo Statuto del Comune di Civitavecchia non può che essere interpretato – nelle disposizioni che disciplinano la composizione e la nomina della Giunta – in coerenza con quanto disposto dall’art. 5, comma 7 del medesimo Statuto, che colloca tra le finalità generali dell’ente quella di assicurare “condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e di orientare” “le modalità organizzative ed i tempi dell’attività amministrativa al fine di favorire l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne”.
Pertanto, "l’effettività della parità non può che essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva delle norme sin qui richiamate e l’effettività dei principi in esse affermati".
Qui il testo integrale della sentenza n. 633/2013 del Tar Lazio