Con circolare n. 2/E del 1 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate torna sulla controversa questione dell’individuazione dell’esatto ambito applicativo della responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore, di cui all’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, per il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, e della conseguente responsabilità sanzionatoria in capo al committente che abbia omesso di rilevare tali irregolarità.
Viene in particolare chiarito l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione alla luce della ratio della norma, ravvisata nell’esigenza “di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti”, escludendo così qualsiasi restrizione ai soli operatori economici del settore edilizio.
Le novità introdotte in seno all’art. 35 del D.L. n. 223/2006 si applicano a tutti i contratti di appalto di opere e servizi ex art. 1655 c.c., anche laddove non sia previsto il subappalto (e in tal caso al norma si applica nei rapporti tra committente e appaltatore), stipulati o anche solo rinnovati successivamente al 12 Agosto 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 13-ter) da soggetti che svolgono attività rilevanti ai fini IVA e in ogni caso da soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR.
Restano pertanto esclusi, sul versante oggettivo, gli appalti di fornitura dei beni, i contratti d’opera, di trasporto, di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile, nonchè, sul versante soggettivo, le stazioni appaltanti, le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini IVA e i condomini. Dubbi però permangono ove a monte non vi sia un’esatta qualificazione dei rapporti concreti o accordi solo verbali dal contenuto non definito.
Infine la circolare in questione ammette, in presenza di una pluralità di contratti intercorrenti tra le medesime parti, una certificazione unitaria per l’IVA e le ritenute (anche in forma di dichiarazione sostitutiva del prestatore) anche con cadenza periodica, purchè attesti la regolarità di tutti i versamenti già scaduti e non precedentemente attestati, mentre – nella diversa ipotesi di cessione del credito a terzi da parte dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore -, sancisce che la regolarità fiscale relativa al rapporto ceduto deve essere attestata al momento della notizia di cessione al debitore ceduto.
Si riporta di seguito il testo integrale della Circolare AE n. 2/2013