C'è attesa per la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla causa C-94/2012, proposta dal Tar Marche in ordine all'ammissibilità dell'avvalimento di una pluralità di imprese ausiliarie, possibilità di regola esclusa dall'attuale tenore dell'art. 49 comma 6 del Dlgs n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), ma specificamente contemplata dalla direttiva n. 18/2004 in materia di appalti pubblici.
La disposizione in questione infatti prevede che “per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria", e dunque non ammette in via generale il ricorso ai requisiti di due o più imprese in avvalimento. Tale dato normativo, come sottolineato dall'Avvocato generale, costituirebbe violazione del diritto comunitario con particolare riferimento agli artt. 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 che invece, nel prevedere la possibilità per gli operatori economici di fare riferimento alle capacità di “altri soggetti” per la determinazione dei loro requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in relazione ad un determinato appalto pubblico di lavori, utilizzano letteralmente il plurale.
In considerazione di ciò quindi, e attenendoci sempre alle conclusioni presentate il 28 febbraio 2013, “Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale vieta, salvo casi particolari, di fare riferimento alle capacità di più di un’impresa ausiliaria per soddisfare i criteri di selezione concernenti la capacità economica e finanziaria e/o la capacità tecnica e/o professionale di un operatore economico".
Nelle more dell'emanazione della relativa sentenza da parte della Corte di Giustizia, si rende disponibile il testo integrale delle conclusioni in commento.