La III sezione del Tar Catania, con sentenza depositata il 27 febbraio 2013, conferma ancora una volta l’improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione in mancanza di ulteriore impugnazione della successiva aggiudicazione definitiva.
Nel corso del giudizio, dopo una pronuncia cautelare sfavorevole poi annullata dal CGA, l’impresa controinteressata aveva nel frattempo conseguito l’aggiudicazione definitiva nonchè stipulato il relativo contratto ed avviato il servizio, e pertanto, prima dell’udienza di merito, aveva chiesto una pronuncia d’improcedibilità del ricorso in ragione dell’omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il Collegio – giudice relatore il Primo Referendario Agnese Anna Barone – ha rilevato la fondatezza di tale eccezione d’improcedibilità, richiamando la pacifica giurisprudenza stratificatasi sul punto, secondo cui “diviene improcedibile il ricorso avverso l’esclusione dalla gara se non è impugnata l’aggiudicazione definitiva, successivamente intervenuta nel corso del giudizio. La conseguenza dell’omessa impugnazione è l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione, da cui non potrebbe derivare alcuna rimozione dell’aggiudicazione definitiva. Pertanto, una volta impugnato in via autonoma il provvedimento di esclusione dalla gara, è onere della parte ricorrente estendere l’impugnazione agli ulteriori atti pregiudizievoli, fino all’aggiudicazione definitiva” (cfr., Cons Stato, sez. V, 31 gennaio 2012, n. 467 e Sez. VI, 26 febbraio 2011, n. 5367).