Si aggiunge un nuovo tassello alla già consolidata giurisprudenza in punto di legittimazione attiva delle associazioni sindacali all'azione ex art. 28 L. 300/1970, volta alla repressione delle condotte datoriali antisindacali.
Con ordinanza del 27 febbraio 2013, il Tribunale di Ragusa, pronunciandosi su un ricorso ex art. 28 St. Lav. spiegato avverso una serie di provvedimenti comunali dal segretario della Unione Territoriale del Lavoro UGL (Unione Generale del Lavoro), ha affermato che la legittimazione attiva spetta unicamente al segretario provinciale e legale rappresentante delle Federazione sindacale nazionale UGL, mentre le Unioni territoriali UGL costituiscono mere associazioni locali del sindacato nazionale.
L'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori infatti riconosce la legittimazione ad agire agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali”, intendendo per tali le articolazioni più periferiche dei sindacali nazionali, solitamente coincidenti con i sindacati provinciali.
Secondo giurisprudenza ormai univoca infatti, le associazioni locali di un sindacato avente carattere nazionale, non sono tecnicamente organi di quest’ultimo, bensì lo sono sue articolazioni periferiche, dotate per ciò stesso di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Un mero collegamento federativo a livello locale, in ipotesi anche di categorie diverse, se vale a conferire al sindacato così federato una più estesa diffusione territoriale, non implica di per sé il carattere nazionale delle azioni intraprese dalla federata locale. Pertanto, ove l’iniziativa giudiziale sia in concreto solo quella dell'associazione sindacale locale, scollegata da qualsivoglia scelta sindacale nazionale, manca proprio il carattere nazionale della stessa e quindi non può riconoscersi la legittimazione ad agire di cui all'art. 28 St. Lav.
Segue lo stralcio dell'ordinanza in esame, per la parte di interesse.
- Tribunale di Ragusa
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ordinanza del 27 febbraio 2013
- giudice del lavoro Dott.ssa Sandra Levanti
(…)
Rilevato, infatti che, ai sens dell'art. 10 co. 2, dello Statuto della UGL, quest'ultima si articola "nelle seguenti strutture: s) le Unioni del lavoro territoriali; B) le Unioni del lavoro Regionali; c) le Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria";
Ritenuto che , secondo perspicua giurisprudenza di legittimità, "gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali cui l'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 attribuisce la legittimazione attiva per il procedimento di repressione della condotta antisindacale sono costituiti dalle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e cioè, di norma. Dai sindacati provinciali di categoria dotati di una soggettività distinta in quanto autonomi titolari di interessi collettivi quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi, mentre devono ritenersi privi di legittimazione gli organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali che non sono incardinati in un sindacato di categoria nazionale e risultano anche privi di interesse ad agire non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria" (v. Cass. 6058/1998);
Ritenuto che, essendo la UGL una confederazione sindacale, di cui sono mere articolazioni le Unioni del lavoro, territoriali e regionali (lett. a e b del menzionato art. 10, co. 2), non può a queste ultime spettare la legittimazione a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale, competendo detta legittimazione, nella specie, soltanto alle "Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria" (lett. C dell'art. 10 cit.), di cui soltanto può riconoscersi la veste di organizzazioni sindacali;
(omissis)