Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. 9 marzo 2013 n. 58) la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 6 febbraio 2013, attuativa dell'art. 62 L. n. 27/2012 e recante il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione dei prodotti agricoli e alimentari”. Tale regolamento di procedura consente finalmente di rendere operative le sanzioni già previste nel contesto dell'art. 62 L. cit. in caso di ritardo nel pagamento delle derrate agricole e alimentati oltre i termini inderogabili ivi stabiliti.
La norma si applica alle “relazioni economiche tra operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale” (art. 62 comma 8 L. cit) e, naturalmente, l'esercizio del relativo potere sanzionatorio compete all'Antitrust, così come l'attività istruttoria che lo precede, disciplinata per l'appunto dal regolamento in questione.
Il procedimento può essere avviato d'ufficio o su istanza di “ogni soggetto, organizzazione o organismo” interessato, corredata da tutti i dati e documenti utili nonché dalla richiesta di anonimato del denunciante a pena di decadenza. Laddove l'Agcm non provveda all'avvio entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, questa si intende rigettata (silenzio-rigetto).
Per lo svolgimento della fase istruttoria l'Autorità può ricorrere alla Guardia di Finanza e ad ogni altro soggetto pubblico o privato per raccogliere informazioni,dati e documenti.
Laddove poi gli esiti dell'istruttoria conducano all'irrogazione di una sanzione, la relativa decisione deve essere pubblicata sul Bollettino dell'Agcm entro 20 giorni, con facoltà di renderla nota anche attraverso comunicati-stampa.
Il regolamento in realtà lascia ampi spazi alla discrezionalità dell'Autorità garante, tanto in relazione alle modalità di svolgimento della procedura (ad es. negando la riservatezza del denunciante) quanto in relazione all'an dello stesso. In quest'ultimo caso il riferimento è alla possibilità di definizione del procedimento in via breve con un semplice ammonimento scritto per effetto di “moral suasion” (fatti salvi solo i casi di particolare gravità) nonché alla possibilità di deliberazione del non luogo a provvedere per tutte quelle richieste di intervento su condotte che non rientrano tra le priorità di intervento dell'Antitrust.
Di seguito si rende disponibile il testo integrale del Regolamento in commento.