È dell’11 marzo 2013 il parere n. 1136 della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con cui i giudici di Palazzo Spada hanno dato il via libera allo schema di regolamento sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Il regolamento in questione, che contempla sei articoli, andrà a modificare e ad integrare l’attuale DPR 9 luglio 2010, n. 139, emesso in attuazione dell’art. 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs n. 42/2004), consentendo l’applicazione del regime semplificato a tutti gli interventi di lieve entità, indipendentemente dalla tipologia di vincolo al quale è assoggettata l’area sulla quale deve essere realizzato l’intervento. Dal regime autorizzatorio semplificato saranno escluse solo ipotesi eccezionali, gli interventi di maggiore impatto nonché l’autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte a vincolo.
Il parere favorevole però contempla anche significativi rilievi critici allo schema di regolamento, di cui legislatore dovrà tenere conto in sede di approvazione definitiva.
In primo luogo si evidenzia come, mentre l’art. 44 DL n. 52012, conv. in L. n. 35/2012, demanda ad un DPR la definizione delle “ipotesi di interventi di lieve entità” e delle “ulteriori semplificazioni procedimentali”, l’art. 1 comma 2 dello schema di regolamento invece rimette a sua volta ad un DM l’adozione di “specificazioni e rettificazioni dell’elenco” degli interventi di lieve entità “fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione”, finendo di fatto per attribuire il potere di normazione secondaria ad un organo diverso da quello voluto dal legislatore. Oltre a tale incongruenza, le ulteriori perplessità del Consiglio di Stato sono riferite al fatto che non sono forniti dettagli sufficienti ad esempio sull’installazione di insegne, sul concetto di piccole dimensioni delle tende da sole e sulla definizione del dies a quo per le occupazioni temporanee fino a 30 giorni, ipotesi nelle quali il regolamento prevede l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica.
A seguire si allega il testo integrale in pdf del parere in commento.