Con una serie dl ordinanze depositate il 24 maggio scorso, il Tar di Catania ha rigettato le istanze di alcuni Comuni della Provinciadi Siracusa per l'annullamento del Piano paesagisticco adottato dalla Regione Sicilia.
Se accolte, le istanze avrebbero bloccato l’efficacia delle misure di salvaguardia. Se i Comuni intendevano correggere le imperfezioni e gli errori che pure il piano può contenere, dovevano presentare le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento previsto dalla legge.
Il ricorso giudiziario, ad avviso dei magistrati amministrativi, non era la strada da percorrere, a meno di non volere negare la legittimità stessa della pianificazione paesaggistica.
ll Tar ha deciso che, per quanto i Comuni siano legittimati a impugnare il provvedimento, nei confronti degli stessi non discende alcun pregiudizio grave e irreparabile.
Di seguito, una delle ordinanze cautelari di rigetto emesse dal Tar Catania
*******
N. 00507/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00895/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2012, proposto dal Comune di Palazzolo Acreide, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
l’Assessorato ai beni culturali e all' identità siciliana della Regione Siciliana, e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149; il Comune di Siracusa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
– del decreto dell'assessore regionale ai beni culturali ed ambientali numero 98 del 1 febbraio 2012, con il quale è stata disposta l'adozione del piano paesaggistico della provincia di Siracusa ambiti regionali 14 e 17, nella parte d'interesse
– del parere n. 22864/ 2010 del Dipartimento regionale ambiente, con cui si esclude l'assoggettibilità a VAS dei piani paesaggistici redatti dalla Regione Siciliana, nonchè di ogni altro atto antecedente, succcessivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato ai beni culturali e all' identità siciliana della Regione Siciliana;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non appare sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, alla luce della circostanza che il danno, a prescindere da ogni valutazione circa la sua sussistenza, non incide sul Comune ricorrente, ente esponenziale, ma sulla posizione del singolo cittadino eventualmente danneggiato;
Ritenuto altresì che, in ragione della natura pubblica delle parti della presente controversia, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra tutte le parti in causa
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), rigetta la proposta domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)