L'articolo L’oro della Patria nella legge di bilancio 2026 proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo l’autore non è dubbia la proprietà dell’oro perché questo è stato acquistato dal 1949 dalla Banca d’Italia o dal suo ente strumentale, l’Ufficio italiano cambi; semmai è criticabile che la Banca d’Italia sia ormai sì un ente di diritto pubblico ma partecipato in massima parte da soggetti privati.
Conclude che, per assicurare la proprietà alla Patria (senza retorica), sarebbe necessario ri-pubblicizzare la stessa Banca d’Italia anziché l’escamotage di una norma d’interpretazione autentica.
Al di là della rivendicazione “sovranista” dell’iniziativa da parte della maggioranza di governo, la questione è rilevante rispetto al senso della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e alla tutela ultima della sua sovranità.
Come accennato la Banca d’Italia è qualificata “istituto di diritto pubblico” dall’art. 4, comma 1, d.l. 133/2013 e dall’art. 1 dello Statuto.
Il valore nominale del capitale della Banca era stato stabilito in trecento milioni di lire (156.000 euro) ripartito in trecentomila quote di mille lire ciascuna (0,52 euro).
A tutela del pubblico credito e di continuità di indirizzo dell’Istituto di emissione, era prescritto che le quote potessero appartenere solo a casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche d’interesse nazionale (all’epoca qualificate enti pubblici economici) e istituti di previdenza e di assicurazione.
A partire dagli anni Novanta, a seguito della concentrazione bancaria degli istituti di credito, la proprietà delle quote si era ridotta in poche mani.
Si rimediò a tale situazione con il citato art. 4 d.l. 133/2013, convertito in legge 5/2014, che autorizzò l’aumento di capitale fino a 7,5 miliardi di euro sempre ripartiti in trecentomila quote da 25.000 euro ciascuna, in modo da diffonderne la proprietà.
Ma lo stesso articolo previde che le quote possono appartenere anche a banche e imprese di assicurazioni con sede in Italia, quindi private, nonché a fondi di previdenza.
Attualmente la massima parte del capitale è di proprietà di soggetti privati:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/index.html
Se l’oro è di proprietà della Banca d’Italia, tuttavia il capitale di questa di proprietà in massima parte privata.
L’unica garanzia di (doverosa) sovranità è che le banche e le imprese di assicurazioni abbiano sede in Italia, ma ciò significa poco giacché la proprietà azionaria di esse può essere estera.
A me sembra che l’oro detenuto dalla Banca d’Italia possa rientrare nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili, di cui all’art. 826, terzo comma, del codice civile cioè di beni destinati a un pubblico servizio.
Sussistono i requisiti individuati dalla giurisprudenza per costituire tale qualità: “la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Cons. St., sez. V, 100/2024).
Anche le somme di denaro già destinate a una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all’attuazione di una funzione istituzionale della p.a., sono qualificate dalla giurisprudenza beni patrimoniali indisponibili.
Tali beni “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 828, secondo comma).
Prima che dalla titolarità del capitale della Banca d’Italia, quindi, la garanzia di destinazione dell’oro sta nel vincolo di destinazione a un pubblico servizio.
Ma sulla gestione dell’oro dello Stato italiano giocano i vincoli che derivano dall’inserimento della Banca d’Italia nel Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), governato dalla Banca centrale europea, e regolato da uno statuto: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbinstitutionalprovisions2012it.pdf
L’art. 31.1. dello statuto del SEBC prevede che le banche centrali europee possono compiere operazioni in adempimento agli obblighi internazionali in conformità all’art. 23.
L’art. 23 tratta anche dell’acquisto o vendita di “tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi”.
Però l’art. 31.2. subordina “tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta (…) nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera” all’autorizzazione della Banca centrale europea, se superano certi limiti.
Qui s’innesta l’intervento dell’ultima legge di bilancio, che ha occasionato l’articolo da cui siamo partiti.
L’art. 1, comma 2, l. 199/2025 ha previsto quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano”.
A sua volta l’art. 4, comma 2, d.P.R. 148/1988 prevede che: “La Banca d’Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea”.
La disposizione della legge di bilancio, quindi, significa che sono fatti salvi i poteri di controllo della Banca centrale europea in merito alle operazioni sulle riserve da parte della Banca d’Italia, ma viene ribadito che l’oro è di proprietà del Popolo italiano.
In verità l’art. 31.2. dello statuto del SEBC menziona espressamente le operazioni in valuta estera mentre l’art. 23 distingue queste operazioni da quelle sui metalli preziosi. Il confronto testuale tra l’art. 23 e l’art. 31 sembrerebbe condurre alla conclusione che l’autorizzazione della Banca centrale europea avrebbe per oggetto solo le operazioni in valuta estera quindi che la gestione dell’oro sarebbe rimasta nella piena potestà dello Stato italiano.
Ammettendo che, invece, l’art. 4 d.P.R. 148/1988 e l’art. 31 dello statuto SBCE riguardino anche le operazioni sui metalli preziosi, il senso del recente intervento della legge di bilancio sarebbe che la decisione di ultima istanza sulla gestione dell’oro italiano spetta all’Italia anzi al Popolo italiano, il quale rimane proprietario dello stesso.
Si potrebbe cioè ipotizzare una decisione finale sulla gestione senza l’autorizzazione della Banca centrale europea o contro un divieto della stessa.
Certo, per ora sembra uno scenario puramente teorico ma l’evoluzione tanto rapidissima quanto inaspettata dello scenario geopolitico mondiale potrebbe condurre alla crisi tra sovranità nazionale e vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Dovrebbe quindi operare il cosiddetto controlimite all’attuazione diretta nel nostro ordinamento della normativa di provenienza eurounitaria, se fosse in gioco un valore tutelato dalla nostra Costituzione. Invero, “la costituzionalità delle norme internazionali è, quindi, un generale controlimite, id est una precondizione ineludibile per il funzionamento del meccanismo di interposizione plasmato dall’articolo 117” della Costituzione che garantisce l’attuazione degli accordi internazionali (Cons. St., sez. V, n. 1326/2020).
Mi sembra confermato che l’intervento della legge di bilancio sull’oro non è tanto un’affermazione propagandistica quanto il segnale di una possibile (benché a oggi improbabile) crisi del rapporto tra ordinamento nazionale ed eurounitario.
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]]>L'articolo La verifica di congruità e dei benefici dell’affidamento in house proviene da Giurdanella.it.
]]>La pronunzia merita di essere analizzata in dettaglio, poiché presenta nelle sue motivazioni anche un significativo approfondimento sui profili distintivi tra servizi pubblici e servizi strumentali.
1. Contestualizzazione.
La sentenza riguarda un contenzioso instaurato da un operatore specializzato nel settore della riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, concessionario uscente del servizio di riscossione del Canone Unico Patrimoniale, contro la decisione del Comune concedente di affidare in house lo stesso servizio a una società dal medesimo ente partecipata (unitamente ad altri enti locali) e costituita per la gestione della riscossione delle entrate derivanti da tributi e canoni.
Il Comune ha qualificato il servizio come strumentale e, nel solco di quanto previsto dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, ha effettuato la verifica di congruità (mediante un’indagine “sul” mercato di riferimento, che ha preso in esame affidamenti recenti per lo stesso servizio) e degli altri benefici determinati dalla scelta dell’in house (derivati dal progetto presentato dalla società partecipata potenziale affidataria).
Il precedente concessionario (uscente) del servizio ha contestato l’affidamento in house, evidenziando in particolare tre elementi:
a) l’insufficienza della c.d. “motivazione rafforzata” in relazione al mancato ricorso al mercato (omessa esplicazione dei vantaggi del modello in house rispetto alle procedure ad evidenza pubblica);
b) il limitato numero (sette) delle gare prese in esame dal Comune nell’indagine “sul” mercato di riferimento;
c) l’ermetica specificazione dei vantaggi per la collettività.
2. Qualificazione del servizio di riscossione (anche coattiva) del Canone unico patrimoniale.
La sentenza, analizzando la qualificazione conferita al servizio oggetto dell’affidamento in house, costituito dalle attività di riscossione (anche coattiva) del Canone Unico Patrimoniale del Comune, valida la definizione dello stesso come servizio strumentale, estendendola al più ampio quadro dei servizi di riscossione.
I giudici amministrativi rilevano infatti come il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali sia un servizio strumentale al Comune, poiché l’attività in cui si concretizza il servizio non è diretta a soddisfare in via immediata le esigenze della collettività, bensì è rivolta esclusivamente a favore dell’amministrazione, in quanto è finalizzata a recuperare le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
La pronunzia evidenzia come, in sostanza, nel servizio di riscossione (anche coattiva) di un’entrata manchi l’elemento funzionale che caratterizza i servizi pubblici locali, rinvenibile nel soddisfacimento diretto dei bisogni di interesse generale.
L’analisi condotta nella sentenza è, con riferimento ai servizi di riscossione delle entrate, chiaramente esplicativa dell’applicazione necessaria del parametro fondamentale per la qualificazione di un’attività come servizio pubblico o strumentale, ossia il soddisfacimento in via diretta o meno delle esigenze della collettività.
Tale declaratoria costituisce importante affermazione della valenza del parametro per l’individuazione, da parte degli enti locali, dei servizi pubblici e di quelli strumentali, risultando tale passaggio fondamentale per la riconduzione dei primi agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 201/2022 (si pensi alla relazione sull’andamento gestionale prevista dall’art. 30 del decreto).
Correlativamente, la ponderata applicazione del parametro consente di ricondurre i servizi qualificati come strumentali a una gestione per alcuni aspetti più facilitata (non sono soggetti, per esempio, agli obblighi di pubblicazione sulla Piattaforma per la trasparenza dei SPL), pur risultando comunque rilevante il controllo sul loro andamento gestionale nella logica della dimostrazione dell’efficienza del modello organizzativo adottato.
3. Sequenza per la definizione del modello organizzativo e per l’affidamento in house.
Pur non riportando elementi di commento o di analisi specifica, in un passaggio la sentenza evidenzia la sequenza sostanziale adottata dal Comune, che si articola:
a) nella formalizzazione, mediante delibera del Consiglio comunale, del modello organizzativo prescelto (l’in house), con il supporto motivazionale specifico della relazione illustrativa e con evidenziazione dell’assetto prestazionale (con il contratto di servizio);
b) nel successivo “perfezionamento” dell’affidamento, mediante determinazione dirigenziale.
La pronunzia si pone in linea con altri interventi recenti, che evidenziano la riconduzione della scelta del “modello macro-organizzativo” alle competenze dell’organo consiliare, sia per l’espressa previsione con riferimento ai servizi pubblici sancita dall’art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 (“organizzazione dei pubblici servizi…”) sia per le implicazioni che il modello organizzativo ha per i servizi strumentali in una proiezione di media-lunga durata (si pensi alla portata degli effetti economici su base pluriennale superiore al triennio, che comportano il passaggio necessario in funzione di quanto stabilito dal medesimo art. 42, comma 2 del Tuel alla lettera i).
4. Schema del modello organizzativo “in house”.
Proprio la scelta dell’affidamento in house come modello organizzativo per il servizio strumentale di riscossione del canone unico patrimoniale costituisce il fulcro della sentenza, in rapporto a quanto previsto dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, ma afferendo anche alla valutazione delle opzioni tra i tre macro-moduli delinearti nel comma 1 della stessa norma (esternalizzazione-ricorso al mercato, autoproduzione-in house, cooperazione istituzionale con altre Amministrazioni).
La disposizione prevede che:
a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3;
b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
c) in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
d) i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
Il Tar Veneto evidenzia come la lettera della disposizione normativa è chiara nell’escludere che l’affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest’ultimo, discostandosi da quanto previsto dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2026 (che chiedeva alle stazioni appaltanti di dar conto “nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato”).
La pronunzia, a sostegno, richiama la relazione illustrativa allo schema di decreto che è poi divenuto il nuovo Codice dei contratti pubblici, rilevando che in riferimento all’art. 7 tale documento evidenzia che “la codificazione del principio [di auto-organizzazione amministrativa] determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all’ordinamento dell’Unione, che pone l’autoproduzione e l’esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l’opzione fortemente restrittiva del d.lgs. n. 50/2016”.
Rispetto a tale indicazione, i giudici amministrativi precisano che l’alternatività tra l’affidamento in house e il ricorso al mercato è soltanto tendenziale in quanto la scelta per l’auto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione (ancorché non più rafforzata), a differenza di quanto accade per l’esternalizzazione. Essa, tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, non ricomprende più la dimostrazione del “fallimento del mercato”, ma soltanto la valutazione della congruità economica dell’offerta.
Su questo punto si innestano necessariamente tre considerazioni.
In primo luogo, risulta evidente, nell’interpretazione dei giudici amministrativi, che le previsioni contenute nell’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 richiedono all’Amministrazione di esplicitare il processo dimostrativo della congruità economica nel quadro di una più ampia analisi, illustrativa di altre due macro-componenti determinanti per la scelta del modello organizzativo, ossia i vantaggi per la collettività e le connesse esternalità.
Tali tre elementi devono essere esplicati nella loro portata specifica, ma devono essere illustrati anche i loro effetti in chiave di funzionalizzazione rispetto agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche che devono caratterizzare l’affidamento del servizio.
Peraltro, per i servizi strumentali la disposizione configura un percorso “facilitato”, in quanto stabilisce che il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici, fornendo correlativamente una schematizzazione del processo comparativo minimo (standard Consip o in mancanza standard di mercato).
Sia nella prefigurazione a portata generale della disposizione sia in quella dedicata ai servizi strumentali la valutazione dell’affidamento in house è riferita alla congruità (come, del resto, nell’art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2026) e all’economicità.
Nella sentenza emerge una linea interpretativa per cui le due funzionalizzazioni non richiedono necessariamente la dimostrazione della maggior convenienza del modello di autoproduzione rispetto ai soli valori di costo del servizio rilevabili nel mercato, ma piuttosto inducono a formulare una valutazione esplicativa della coerenza della soluzione con i dati desumibili dalle dinamiche concorrenziali nel settore di riferimento sul piano del valore e della resa delle prestazioni, con rilevazione della “convenienza economica” complessiva dell’operazione misurata in un confronto sulla base del rapporto qualità-prezzo.
Un secondo profilo di analisi necessaria riguarda la verifica delle esternalità connesse all’affidamento.
L’esternalità è l’influenza (positiva o negativa) che l’attività di un soggetto esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sul benessere o sulla produzione di un altro soggetto.
La verifica richiesta dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 deve pertanto essere preordinata ad evidenziare le esternalità della scelta del modulo in house, tenendo in particolare considerazione il valore sociale e il costo sociale delle stesse, connettendosi quindi inevitabilmente con l’analisi dei vantaggi per la collettività.
Un terzo aspetto particolare di analisi deve riportarsi al raccordo tra le previsioni dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e quelle, di poco precedenti, dell’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022, ossia la disciplina di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Il Tar Veneto, con riferimento all’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, delinea per la norma una portata applicativa generale, riferita a tutte le tipologie di attività che possono rientrare nella logica dell’autoproduzione.
La sentenza, infatti, precisa che “la nuova disciplina prevede due livelli di complessità della motivazione, in base all’oggetto del contratto: per i servizi pubblici locali (rivolti all’utenza) è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse; per i servizi strumentali all’amministrazione è invece sufficiente una motivazione più snella che dia conto dei vantaggi in termini di economicità celerità e perseguimento degli interessi strategici, anche sulla scorta di parametri di confronto oggettivi e predeterminati”.
Tuttavia si deve rilevare come l’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 determini come condizione essenziale per l’affidamento del servizio (pubblico locale con rilevanza economica) una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando (…) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo:
a) agli investimenti,
b) alla qualità del servizio,
c) ai costi dei servizi per gli utenti,
d) all’impatto sulla finanza pubblica,
e) agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi.
Tale valutazione deve prendere in considerazione anche i risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche sull’andamento gestionale (che le Amministrazioni devono definire ogni anno in base all’art. 30 dello stesso d.lgs. n. 201/2022).
L’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 finalizza esplicitamente la verifica (e la sua traduzione nella motivazione rafforzata della delibera che definisce il modello organizzativo) all’evidenziazione delle ragioni del “mancato ricorso al mercato” (riprendendo la definizione contenuta nell’art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016), evidenziando l’alternatività tra l’in house e la gara ad evidenza pubblica.
Tuttavia, il particolare dato normativo fornisce un macro-obiettivo per la verifica, poiché correla la dimostrazione della scelta dell’in house a una necessaria finalizzazione all’efficiente gestione del servizio, che viene ad essere a sua volta ricondotta a una misurazione da elaborare con riferimento a un set di parametri ad ampio spettro, nei quali si combinano sia elementi economici sia elementi qualitativi.
L’esame degli aspetti economici non è, peraltro, ristretto al confronto dei costi di produzione del servizio, ma richiede specifico approfondimento in merito:
a) alle capacità di investimento del potenziale affidatario;
b) all’impatto complessivo sulle dinamiche di finanza pubblica (dovendo quindi considerare non solo le componenti di costo, ma anche le potenzialità in rapporto ai ricavi e l’efficienza nella gestione dei flussi produttivi degli stessi);
c) alle ricadute sugli utenti, sia in termini di costi (diretti, come quelli tariffari, e indiretti) sia di condizioni di fruizione dei servizi.
E’ su quest’ultimo versante che le proiezioni operative dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 si sovrappongono, dando rilevanza a un fattore decisivo per la verifica: l’analisi dei benefici per la collettività, che può risultare decisiva per la scelta dell’in house e che, pertanto, deve essere compiutamente dimostrata.
5. Dimostrazione della convenienza economica dell’affidamento in house.
La sentenza focalizza l’attenzione (essendo peraltro dato critico del contenzioso esaminato) sul processo di elaborazione della verifica della congruità dell’affidamento in house, chiarendone alcuni aspetti rilevanti in chiave metodologica.
La fase necessaria, per gli affidamenti di servizi strumentali, è la definizione del quadro di benchmark, che deve partire dall’analisi delle Convenzioni Consip e delle convenzioni-quadro stipulate da altri soggetti aggregatori, nonché degli standard eventualmente definiti da altri enti (potendo in tale quadro assumere a riferimento sia le Autorità di regolazione, sia l’Anac, sia ancora organismi istituzionali qualificati produttori di standard per i servizi oggetto dell’affidamento).
In caso di impossibilità per assenza di convenzioni in essere o di altri strumenti derivanti da soggetti istituzionali, l’elemento-chiave del processo, ossia il confronto con le dinamiche di mercato, deve essere ricondotto all’enucleazione degli standard di mercato: per tale operazione le Amministrazioni hanno massima autonomia di scelta sulle metodologie elaborative e sulla definizione dei campioni (come peraltro era stato evidenziato dalla giurisprudenza in ordine agli aspetti attuativi dell’art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016).
Posta la discrezionalità nella scelta del metodo, il Tar Veneto evidenzia però la necessità che la comparazione sia effettuata con affidamenti del medesimo servizio o che, comunque, si avvicinino allo stesso per le modalità produttive, dovendo le Amministrazioni privilegiare un’azione comparativa su elementi il più possibile tra loro raffrontabili rispetto a un’analisi condotta su un campione magari quantitativamente più rilevante, ma meno coerente negli aspetti descrittivi dell’attività.
6. Dimostrazione dei benefici ulteriori.
La sentenza delinea infine la rilevanza sostanziale della seconda macro-componente oggettiva della verifica, ossia quella inerente ai benefici per la collettività.
Su tale versante, uno dei profili di maggior interesse della pronunzia rileva nell’evidenziazione della “traduzione concreta” di tali benefici, nel momento in cui essi rappresentino dei vantaggi in termini di economicità (quindi minori costi in chiave di gestione complessiva) e di perseguimento di interessi strategici (quindi con proiezione di possibili effetti positivi per le dinamiche economico-finanziarie del servizio e dell’ente in un quadro temporale di medio-lungo periodo).
In simile prospettiva possono rilevare diversi fattori, dei quali, afferendo al caso, il Tar Veneto evidenzia la portata potenziale in termini di beneficio, come:
a) la resa di prestazioni aggiuntive o complementari rispetto al servizio non oggetto di specifica remunerazione e rese possibili per il potenziale affidatario in house da sinergie con proprie attività tipiche già consolidate (es. campagne di informazione per i cittadini, implementazione di soluzioni web-app già affinate, ecc.);
b) le efficienze derivanti da gestioni digitalizzate di varie attività relative al servizio, con evidenziazione anche di maggiori vantaggi nel coordinamento con l’ente affidante.
Dalla pronunzia del Tar Veneto anche per tali elementi si rileva una connotazione metodologica molto importante: l’esplicitazione dei vantaggi deve essere declinata in termini illustrativi dettagliati, tali da assicurare l’evidenza di ogni beneficio e il relativo impatto (anche con modulazioni previsionali potenziali).
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]]>L'articolo Una legge italiana sullo spazio: prime riflessioni proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ successivamente entrata in vigore, il 25 giugno scorso, la legge 89/2025, in materia di economia dello spazio.
La normativa nazionale sopravvenuta ha riguardo sì alle attività spaziali, ma disciplina quelle che si svolgono a terra, cioè nei luoghi nei quali vige la sovranità nazionale (l’auspicio del Prof. Ferrajoli potrebbe in effetti essere attuato solo a un livello sovranazionale).
All’art. 2, la definizione di “attività spaziale” si estende anche a “l’esplorazione, l’estrazione e l’uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale”.
La legge, quindi, concerne tutte le attività a terra, comunque funzionali a qualsiasi modo di agire nello spazio.
Il titolo II disciplina l’esercizio delle attività spaziali condotte sul territorio italiano ma anche da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.
L’art. 5 individua i requisiti specifici per l’autorizzazione, in sintesi la capacità dell’operatore richiedente di garantire la sicurezza di tutta l’attività nonché la protezione rispetto all’inquinamento elettromagnetico e contro la perdita di dati.
Significativo del clima attuale è l’art. 7, comma 8, che vieta il rilascio dell’autorizzazione se l’esercizio dell’attività spaziale è suscettibile di nuocere alla difesa, alla sicurezza nazionale e alla “continuità delle relazioni internazionali”; ma anche “se sussistano legami tra l’operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegate”.
Le formule usate sono così ampie e generiche, da lasciare all’Amministrazione competente un campo di discrezionalità pressoché illimitato, in quanto collegato a valutazioni di politica estera.
Si potrebbe azzardare che viene così configurato un atto politico, con tutte le conseguenze sulla preclusione a qualsiasi tutela giurisdizionale.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato l’atto politico ha due requisiti:
-uno soggettivo, in quanto proviene da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello;
-il secondo a carattere oggettivo, consistente nell’essere l’atto libero nei fini perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri.
La decisione in merito compete all’”Autorità responsabile” (art. 7, comma 7) che è, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera b): “il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128”.
A propria volta, l’art. 21, comma 2, d. lgs. 128/2003 individua quell’autorità come: “il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali”.
Per quanto l’autorizzazione in discorso non provenga direttamente dal Governo, l’esercizio della relativa potestà manifesta definitivamente la scelta conseguente alla collocazione internazionale dell’Italia e alla configurazione concreta della politica estera: così si fondono i due requisiti dell’atto politico.
L’art. 11 attribuisce all’Agenzia spaziale italiana la funzione di autorità di vigilanza sull’attività autorizzata sentiti anche “gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124”.
L’art. 14 costituisce la stessa Agenzia come “unica autorità di settore per la regolazione tecnica”.
Il titolo III disciplina l’immatricolazione degli oggetti spaziali rispetto ai quali l’Italia risulta Stato di lancio, e la conseguente istituzione di un Registro nazionale.
Il titolo IV disciplina la responsabilità civile per i danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.
Responsabile è ovviamente l’operatore per i danni causati sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo (art. 18).
Nei casi in cui lo Stato italiano è responsabile diretto verso i terzi in applicazione di convenzioni internazionali, ha azione di rivalsa sull’operatore.
La responsabilità sussiste anche per i danni causati sul territorio nazionale da Stati di lancio stranieri: lo Stato italiano è onerato a richiedere il risarcimento allo Stato di lancio nei modi e termini previsti dalle convenzioni internazionali; se decade da tale azione oppure è essa rimasta in tutto o in parte insoddisfatta, i soggetti danneggiati hanno azione di rivalsa diretta sullo Stato italiano (art. 20).
L’art. 22 prevede il Piano nazionale per l’economia dello spazio, avente il contenuto di analisi dei bisogni, direttiva per le iniziative, di scelta per l’allocazione delle risorse pubbliche e anche di promozione della formazione nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).
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]]>L'articolo La Corte Costituzionale salva il termine per l’autotutela proviene da Giurdanella.it.
]]>In breve, il Consiglio di Stato dubitava della legittimità dell’art. 21-nonies in quanto la “tagliola” del termine massimo per annullare in autotutela valeva anche per i provvedimenti adottati a tutela dei beni culturali.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione della conformità di tale disposizione agli articoli 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. quest’ultimo con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. 133/2020).
Ha notato pure la contraddizione fra il trattamento uniforme riservato dall’art. 21-nonies agli interessi pubblici culturali rispetto agli altri varie altre disposizioni della l. 241/1990 che – appunto con riferimento a tale tutela – sacrificano l’interesse del privato alla rapida conclusione del procedimento
Con la sentenza n. 88 del 26/6/2025 la Corte Costituzionale ha innanzitutto dichiarato inammissibile la censura sollevata con riferimento alla normativa interposta della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa perché la relativa censura “è priva di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato”.
Riguardo agli altri parametri costituzionali sollevati dal Consiglio di Stato, la sentenza della Corte ripercorre l’evoluzione dell’istituto dell’annullamento in autotutela, giungendo alle conclusioni generali che:
“Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta ‘supremazia’ (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua ‘inesauribilità’, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.)”;
“Il riesame del provvedimento, pur mosso da ragioni di legittimità, non costituisce espressione di quel potere già esercitato, bensì di un altro potere riconosciuto in via generale all’amministrazione, quello dell’annullamento d’ufficio, che, proprio perché diverso da quello esercitato e su cui va a incidere, è assoggettata a regole specifiche, quanto a presupposti, a disciplina procedimentale e a portata della discrezionalità di cui la funzione di autotutela è espressione”.
Allora – prosegue la Corte – è razionale che nell’esercizio di tale nuovo potere siano tenute ferme le garanzie procedimentali a tutela degli altri interessi coinvolti.
Per quanto riguarda specificamente le esigenze di tutela dei beni culturali, la sentenza in esame rileva che esse sono già tutelate da diverse disposizioni sull’esportazione di tali beni.
Se l’Amministrazione – come nel caso da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale – si avvede che il provvedimento di autorizzazione all’esportazione sia illegittimo, gioca il fattore tempo.
La limitazione temporale all’esercizio della potestà di annullamento in autotutela “risponde ragionevolmente alla scelta che, al fluire di un congruo tempo predeterminato, abbiano automatica prevalenza altri interessi di rilievo costituzionale. In particolare, dunque, sia la posizione di ‘matrice individuale’ dell’affidamento del destinatario del provvedimento favorevole, sia simultaneamente l’interesse di ‘matrice collettiva’ alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici”.
Insomma – e qui secondo me si viene al cuore dell’argomentazione – “L’opzione invocata di inoperatività del termine finale fisso per l’esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti autorizzatori potrebbe generare una situazione di incertezza nella vita dei cittadini e delle imprese idonea a incidere negativamente, in un’ottica più complessiva, sulle dinamiche del mercato (come nella specie su quello dell’arte) e sulla fiducia degli investitori: in definitiva, sull’affidabilità del ‘sistema Paese’”.
In definitiva, nello scontro tra l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale collettivo e quello mercantilistico privato prevale il secondo, che è funzionale alla garanzia dell’affidabilità dello Stato verso i “mercati”.
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]]>A differenza di altre innovazioni, l’intelligenza artificiale è così differente dalle tecnologie di cui già disponevamo, per cui ogni aspetto non esplicitamente regolamentato rappresenta un vuoto normativo non colmabile con l’analogia e con l’interpretazione estensiva di norme pre-esistenti.
In particolare, non si possono estendere ad essa le norme sugli algoritmi tradizionali, che si comportano in modo diverso e a volte del tutto opposto. L’informatica classica è stata sempre basata su una totale predeterminazione dell’operato della macchina, mentre l’intelligenza artificiale rende il computer non-prevedibile. Ooppure, i software tradizionali appaiono trasparenti e tracciabili, mentre i sistemi di machine learning sono caratterizzati da non-conoscibilità del percorso logico che conduce dall’input all’output.
Quindi, ci troviamo in un caso abbastanza raro (ma proprio per questo incredibilmente interessante) nella storia del diritto, in cui un’entità nuova, quasi “aliena” è tra noi, e in quanto tale parte da una condizione di totale non-copertura normativa.
Questa è la situazione di partenza in cui ci siamo trovati, in fondo, molto poco tempo fa, quando con il primo rilascio di Chat GPT a novembre 2022 è iniziata l’era espansiva dei Large Language Models come elementi di vita quotidiana. I legislatori, dovendo disciplinare tutto ciò, si sono trovati di fronte ad una delle più grandi esperienze di costruzione su una tabula rasa normativa.
Oggi però, come sappiamo, non ci troviamo più a quel punto di partenza. È ben noto che c’è stato un momento di svolta determinante (stando nell’Unione Europea) con l’Artificial Intelligence Act, in vigore dall’1 agosto 2024. In quel momento si è avuto un passaggio dalla totale anarchia alla piena regolamentazione di quasi ogni aspetto. Nella frazione di secondo in cui il regolamento n. 1689 del 2024 è entrato in vigore, si è passati dal “niente” al “tutto” o quasi.
Pochi aspetti sono rimasti scoperti, come quello del copyright, certamente non secondario, ma in verità già risolto dalla giurisprudenza internazionale che è concorde nel considerare di pubblico dominio le opere prodotte dalle intelligenze artificiali. Ma, messo da parte questo e pochi altri aspetti, l’Artificial Intelligence Act ha creato davvero una sostanziale copertura dell’intera disciplina.
A questo punto ci si può domandare: questo regolamento rappresenta solo l’inizio di un’imponente costruzione normativa da portare avanti, nel corso dei prossimi anni, con altri atti sia nell’Unione Europea che negli Stati membri? O è un punto di arrivo su cui ci si può fermare?
Ovviamente non si può rispondere in modo semplicistico a questa domanda, ma ci si può riflettere. Molto probabilmente, la risposta è la seconda. L’Artificial Intelligence Act è un atto molto completo, magari non onnicomprensivo, ma certamente ampio nel raggio di operatività, obiettivamente valido, con una solida architettura normativa interna.
Quindi, adesso è opportuno entrare in una fase in cui lo si metabolizza e lo si applica. Invece. se si dovesse andare oltre nella produzione di altri atti legislativi, anche a livello statale, si rischierebbe una ridondanza e un’ipertrofia normativa che non aggiungerebbe molti elementi utili e forse ostacolerebbe l’ottenimento di un quadro normativo certo.
Anche se qualche aspetto perfettibile ovviamente c’è, e alcuni versante rimangono evidentemente scoperti, ci sono almeno due ragioni per ritenere che adesso possediamo gli elementi per fermarci al punto in cui siamo, dal punto di vista della regolamentazione.
La prima ragione è che non necessariamente tutto deve essere normato: qualche aspetto può essere lasciato alla libertà e all’auto-regolazione. L’artificial Intelligence Act copre le parti più ad alto rischio su cui l’anarchia non era ammissibile, per esempio sui rischi di plagio, o sull’uso dei deepfake. Ma una volta ottenuta questa copertura, può essere opportuno non giungere ad un eccessivo imbrigliamento normativo. Ci sono aspetti che possono essere lasciati più svincolati, o magari regolamentati con tempi e modi più lenti e riflessivi.
Il secondo motivo per cui ci si può fermare all’Artificial Intellignce Act, è che regolamenta un elemento comunque contingente, “fotografa” la tecnologia di adesso. Andare oltre nel costruire norme sull’intelligenza artificiale del 2025 (su aspetti a minore impatto di quelli già disciplinati), rischia di creare regole a rapida obsolescenza, e di generare un investimento sproporzionato di risorse.
L’Intelligenza Artificiale, nelle sue forme specifiche, non sfugge alla regola della selezione artificiale informatica, per cui qualcosa rimarrà, altro si estinguerà, qualcos’altro ancora di nuovo sorgerà, probabilmente già nei prossimi cinque anni. Dunque ora, messo al sicuro il nucleo più sensibile, se si andasse oltre con le norme, si rischierebbe di investire sproporzionate risorse in funzione di tecnologie o sistemi destinati ad estinguersi o ad essere sostituiti. Un po’ come quando, circa vent’anni fa, si cercava di inquadrare giuridicamente Second Life spendendo risorse poi rivelatesi non necessarie quando quella piattaforma, semplicemente non è stata premiata dalla selezione naturale tecnologica.
Questo non significa che l’intelligenza artificiale si estinguerà, ciò è molto difficile, ora essa è tra noi e rimarrà, ma verranno meno e cambieranno le singole piattaforme e i modi attraverso cui si esprimerà, anche molto presto.
Per questo, almeno in questo caso, probabilmente è meglio fermarsi all’Artificial Intelligence Act e lasciare che la selezione della specie digitale faccia il suo corso, prima di intensificare ulteriormente il sistema normativo.
Al limite, in questi anni, usiamo tutte le nostre risorse per divulgare l’Artificial Intelligence Act, per farlo conoscere, per far sì che tutti sappiano quali sono le sue potenzialità e siano rassicurati dalla sua esistenza. Questa è, probabilmente, la direzione da intraprendere. Senza aggiungere altro, valorizziamolo.
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]]>Ecco, scrivere di firma digitale è un modo come un altro di raccontare l’informatica formale, logica, trasparente, riproducibile, calcolabile, alla portata di tutti.
Ma iniziamo pure.
(1) La firma digitale viene generata grazie ad una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare:
Questo metodo è conosciuto come crittografia a doppia chiave e garantisce la piena sicurezza visto che la chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire la chiave privata.
Questa descrizione, tratta dal sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale, tecnicamente non fa una piega, è corretta. Ma, a parte chi è della materia, qualcuno/a di voi ha capito che significa?
Le chiavi, privata e pubblica (useremo nelle nostre prove chiavi di piccola dimensione), possono, ad esempio, essere queste:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MIIBOwIBAAJBAJbHTITzx5yKWytPyJG0s+bpu0mApzmFTEZC3mo2ul0w+o7rG/qA 3j99n1c5cDJmd18NGoRqoW1dTyaZONPN+xECAwEAAQJAeB/eScpCzOe5zN7qh5M1 BRJQITY7hGs7onqh4nMptRYYaQIayGyPMdnhO6iZq1BgAbQY5yAAl2pCfJAD7cNK dQIhAMX6G06DIoTIyVa4DLMFSFYrdZpvmFJ2LFkMCzFHY2nPAiEAwvf3o/R3fS4T aUDi2CcmiWjMb1nqO0csrTY4TZqC5R8CIQCZGW4ujBiQqRmSd2hStN4YzSj4Eh6w fnSTNE4fgL5vXwIgVzFIKaXB7lS1z6N6D4rqvBcHHmFK1HnPLCOMaIBKO6cCIQCs +ZfXbQffLC7GI0Ivv7rA+xofHDay5kLcgzJIzKzb0A== -----END RSA PRIVATE KEY----- -----BEGIN PUBLIC KEY----- MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPLF6gD+P6DDsgQCYxApd843JNblUXTC f0dSzwNFlc/ev8wuQdd+9O7yUhNZInaIpUtWMEE+IafLUNBvEI51vmsCAwEAAQ== -----END PUBLIC KEY-----
Chiaro no? Oppure è buio totale?
Facciamo allora un esperimento, proviamo a “convertire” tali “geroglifici” in parole.
Invece di un dizionario BASE64 (nome tecnico della codifica) useremo un dizionario italiano.
La chiave privata, tradotta in lemmi italiani, sarà a questo punto:
casuario abrostine accidioso abacari costei morettino dipetto tosta nobelio falciuola docciare messaggio pongo suffuso detenuta panni liefa davanzi soffocare cicindela fedare unitario sventato unio sodamente ipocromia ergotina grecale fumaiuolo ficcare bagarozzo gergale giusarma ditenere naca scossato urinifero accignere ablato ablatorio corsi biaccone devonico criogenia stranirsi samoano surto millesimo afato dolentare cianciata letto colonnese inoliare spetta caiaco astorini gasarsi baillamme giovevole cazzuto spalata parlanza pelosuzza filopiuma poplite stordo abbuccari genovina invagarsi adenoide rifallare immersi bindanaio riposi ballotta leccone lezzo rosatello progedito polipnea dentame caminata necamento munerare improperi essedo amenduni deflorato gemale accoccato abete tsarina ossido incoiarsi caraibico gattonare spigolata bucero luppolino salnitro ettometro collato cantaride ciancetta disdissi lazzezza benvisto bindanaio muto gocciato manaiuola meningeo azimo inciucio eccelso sobrioso sannita tuberosa ben irrumare millennio dismodato lamblia grale accoccare ergastolo demonico pagliccio tegolo preavviso ortottico apistico svaccare attiguo beilicato dido ingioiare candido manga lacrosse colorante accoccato abdussi uguale serico albero candore ripulsare crenato regole resumere baccino barbicato polifagia cripto ledire derivata perito scalmana
Insomma, una lunghissima password … E la chiave pubblica? Eccola:
castagna casilini agareno caliente depingere trisecare ablatore ablegato abachiera difalcare cassia accorato abituarsi ripolpare ablasmare core rifulsi adersi forbirsi caffeino saturno bozzino stappato imbroso istesso ecdisone acta mondatoio solazione salerno crampo isonne tendare duglia essudare inambu pacciame eparchia cotidiana bisacuto saccardo scapolone appuntito impietoso ghebbio acquatico abaca
(2) Continua il nostro viaggio nel mondo della firma digitale e vediamo ora come applicare queste chiavi per firmare digitalmente un semplice testo e anche per cifrarlo.
Codice fiscale, partita IVA, codice IBAN, codice a barre … cos’hanno in comune questi e tanti altri codici simili? Oltre ad essere codici univoci che identificano un soggetto fiscale, un’attività, un conto corrente bancario, un prodotto, ecc. c’è un aspetto che li unisce. Sono formati da una serie di numeri e lettere; alcuni dei quali hanno la funzione di controllare che il codice sia corretto. Questi numeri e/o lettere vengono chiamati: check-digit (o cifra/e di controllo). Per calcolarli si usano dei semplici algoritmi, ad esempio la formula di Luhn (v. https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_di_Luhn ). Quindi, ad esempio, la partita IVA è un numero di 11 cifre, delle quali le prime sette identificano il numero di matricola del soggetto assegnato dal relativo ufficio provinciale, le cifre dall’ottava alla decima indicano il codice dell’ufficio provinciale del fisco che ha rilasciato la matricola, e l’ultima, la undicesima, è la cifra di controllo. Per controllarne l’esattenza formale di una partita IVA è sufficiente applicare la formula di Luhn alle prime 10 cifre e confrontare il risultato con l’ultima cifra.
Cosa c’entra questa premessa con la firma digitale?
C’entra perché una procedura simile è quella che avviene nel momento in cui firmiamo digitalmente un testo.
L’operazione alla base dell’applicazione della firma digitale è detta hashing, un termine informatico intraducibile in italiano, perché sarebbe: tritare, sminuzzare …, e il risultato di questa operazione: “tritato” o “digerito” (digest). Il messaggio comunque è chiaro, da un testo corposo, anche di migliaia di pagine, serve “calcolarne” un estratto, pressoché univoco, di pochi caratteri. Perché dico “pressoché”? Perché in teoria due “digest” uguali possono esistere, ma la probabilità è di una su miliardi di miliardi (con “miliardi” ripetuto almeno otto volte).
In sostanza, così come la partita IVA ha la sua “singola” cifra di controllo, anche un testo scritto ha la sua “parola di controllo”. Parola che, negli anni, si è allungata sempre più, per evitare quella che in gergo tecnico viene chiamata “collisione”, ovvero due digest identici, che grazie alla sempre maggiore potenza dei calcolatori, possa inficiare la sicurezza della procedura firma.
Si è passati da una “parola” di 16 caratteri prodotta dall’algoritmo MD5 ad una di 32 caratteri prodotta dall’algoritmo SHA256 (256 elevato a 32 fa un numero di 77 cifre, a paragone il numero di stelle è stimato in 1 seguito da 22 a 24 zeri).
A questo punto abbiamo il nostro “digest”, la nostra impronta digitale del testo. E’ esattamente questo pezzettino che verrà firmato digitalmente.
Facciamo adesso qualche prova per vedere nei fatti cosa succede. Usiamo, così come nella scorsa lezione, parole al posto di cifre e di caratteri non intellegibili.
Prendiamo l’incipit dei Promessi Sposi:
“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte”.
Se Alessandro Manzoni avesse voluto firmare digitalmente solo questa frase, con i mezzi attuali, il “digest” (in SHA1 esadecimale) sarebbe stato questo: 32385c93d36e6f998f204a66ba916f9cad28076a e in parole: colf, forre, sguitti, indizio, nasica, editui, rifiuto, indolci, proludo, alammo.
Ipotizziamo un plagiatore che, venuto in possesso del testo, ne avesse omesso l’ultima virgola e lo avesse a sua volta firmato digitalmente.
“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un’ampia costiera dall’altra parte”.
In questo caso il risultato dell’operazione di hashing sarebbe stato questo: 076dcc66f9cf1c3c1f962e89911c85982b254425 e, in parole: alane, scrurivi, vaiuola, bifolco, boriero, cimanti, niellai, melliti, cederai, disperi.
Come vedete, una semplice virgola in meno ha generato due liste di parole completamente differenti. Essendo, peraltro, un’operazione unidirezionale, da esse è impossibile risalire al testo che le ha generate.
Bene, ora abbiamo tutti gli elementi per firmare digitalmente un testo (o qualsiasi altro file), ovvero la coppia di chiavi, privata e pubblica e l’impronta (o digest o hash) del documento.
(3) Concludiamo questa breve narrazione sul mondo della firma digitale e torniamo al nostro Alessandro Manzoni del Duemila alle prese con l’apposizione del suo sigillo sull’incipit dei Promessi Sposi:
“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte”.
Trasformata questa frase in numeri e applicate alcune formule matematiche ne viene fuori il “digest” 32385c93d36e6f998f204a66ba916f9cad28076a ovvero una serie di numeri e lettere che identificano il testo che si vuole firmare digitalmente. Come abbiamo visto la scorsa volta, anche la più piccola variazione al testo originario produrrebbe una stringa completamente diversa.
Tale stringa, per comodità di lettura, possiamo “tradurla” in una frase formata dalle parole: colf forre sguitti indizio nasica editui rifiuto indolci proludo alammo.
Bene, adesso abbiamo tutto quello che ci serve per procedere all’apposizione della firma digitale. La coppia di chiavi, privata e pubblica, e il “digest”.
A questo punto occorre aprire una parentesi.
La crittografia ha una storia millenaria, dal “cifrario di Cesare” (un banale metodo usato da Giulio Cesare per cifrare i messaggi), ai crittografi rinascimentali come Leon Battista Alberti, fino a Arthur Scherbius, inventore della macchina Enigma, forse la macchina crittografica più famosa della storia ( https://it.wikipedia.org/wiki/Enigma_(crittografia) ) e, quindi, Alan Turing che ha contribuito a decrittarne i codici. Parlare dettagliatamente di crittografia ci porterebbe via troppo tempo ma fortunatamente in rete c’è tantissimo materiale, a cominciare degli articoli di uno dei maggiori crittografi italiani, Corrado Giustozzi ( http://www.nightgaunt.org/testi/tangram/tangram.htm ).
Ai nostri fini ci serve sapere che fino agli anni Settanta del Novecento la crittografia era esclusivamente a chiave segreta singola. Questo significa che sia il mittente che il destinatario del messaggio cifrato dovevano conoscere la stessa chiave. Il problema nasceva quando si doveva comunicare la chiave a soggetti distanti. A volte era necessario incaricare corrieri il cui compito era quello di trasportare foglietti con scritta la chiave segreta, magari dentro una valigetta ammanettata ai polsi.
Ciò che ha permesso di rivoluzionare il mondo della crittografia è stata la geniale invenzione del metodo della crittografia asimmetrica o a chiave pubblica ( https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia_asimmetrica ). Con questo sistema la chiave privata rimane esclusivamente in mano al mittente (ad esempio dentro una smart-card da dove è impossibile estrarla) e la chiave pubblica può benissimo essere diffusa.
Oggi, tutto quello che è e-(qualcosa), dall’e-banking all’e-commerce non potrebbe esistere senza la crittografia asimmetrica.
Nella procedura di firma, il firmatario usa la chiave privata per cifrare il “digest”. Il “digest” cifrato viene aggiunto, assieme alla chiave pubblica, al testo e quindi registrato e/o inviato al destinatario. Il destinatario o chiunque volesse verificarne la firma, dovrebbe procedere all’operazione inversa, ma stavolta non con la chiave privata di cui, ovviamente, non è a conoscenza ma con la chiave pubblica. Chiave privata e chiave pubblica sono strettamente connesse, ma dall’una non è possibile ricavarne l’altra.
Il programma informatico di verifica procede in questo modo. Prende il testo originario (viene detto “in chiaro”), ne calcola il “digest” come abbiamo visto nella seconda lezione, e lo confronta con il risultato della decifratura del “digest” cifrato dal firmatario. Se i due “digest” corrispondono vuol dire che il testo è stato firmato dal possessore della coppia di chiavi.
Con una coppia di chiavi è possibile anche cifrare un testo e renderlo leggibile solo al proprietario della chiave privata.
Vediamo come si fa.
Alice vuole inviare un messaggio segreto a Marco. Marco ha una coppia di chiavi e invia la chiave pubblica ad Alice. Non deve preoccuparsi di un’eventuale intercettazione perché la chiave pubblica può essere diffusa senza alcun rischio, non essendo possibile, da essa, ricavarne la chiave privata.
Alice cifra il testo con la chiave pubblica di Marco, in questo caso non serve effettuare l’operazione di “hashing”, perché è l’intero testo che deve essere cifrato.
Marco, venuto in possesso del testo cifrato, può a sua volta decifrarlo con l’utilizzo della chiave privata che solo lui possiede.
Bene abbiamo terminato queste brevi note sulla firma digitale, sorvolando sulle tante formule e procedure matematiche richieste ma l’obiettivo era quello di presentarvi un’altra informatica.
L’informatica formale, logica, trasparente, riproducibile, calcolabile, alla portata di tutti.
Esattamente l’opposto dell’informatica che va più di moda adesso, quella approssimativa, statistica, probabilistica, allucinata, incalcolabile, non riproducibile, oscura … e alla portata di pochi, che viene passata sotto il nome di intelligenza artificiale.
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]]>L'articolo Il TSO attuale è incostituzionale proviene da Giurdanella.it.
]]>A settembre 2024 avevamo commentato l’ordinanza n. 24124/2024 con cui la Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (tso) in condizioni di degenza ospedaliera nella parte in cui non prevede la comunicazione dei relativi provvedimenti all’interessato (qui l’articolo).
Con la sentenza n. 76 del 30 maggio scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e ha annullato l’art. 35 l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.
Il tso è adottato su proposta di un medico, poi convalidata da parte di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, quarto comma, l. n. 833/1978); il provvedimento del sindaco con cui viene disposto il tso in condizioni di degenza ospedaliera deve essere emanato entro quarantotto ore dalla convalida del secondo medico (art. 35, primo comma), e poi notificato al giudice tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), che provvede (nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il provvedimento
La Corte ha ritenuto che il contraddittorio con l’interessato sia necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il tso “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali.
D’altronde nel disegno della l. n. 833/1978 l’approccio verso la malattia mentale è mutato nel senso che è posto al centro dell’intervento pubblico il benessere dei malati e non più la tutela sociale contro i comportamenti devianti di essi; non si pone cioè l’esigenza di difendere la società dal malato ma di tutelare la persona dello stesso. Questa è stata la ricostruzione del sistema formulata nell’ordinanza della Corte di Cassazione di rimessione della questione di legittimità costituzionale e che è stata fatta propria dalla Corte Costituzionale.
Ecco quindi che – secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”.
Interessante è la statuizione sulla capacità processuale della persona sottoposta a tso, che la legittima al contraddittorio. Qui la Corte ha richiamato il principio generale secondo il quale “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.
In conclusione la Corta ha ritenuto che “l’omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’omessa previsione dell’audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.”.
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]]>L'articolo I Consorzi di Cooperative dopo il Correttivo Appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>In questa sede ci si focalizzerà, in particolar modo, sui consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro.
In un precedente contributo, si erano analizzate le peculiarità di tali aggregazioni.
Si era sottolineato come, pur a fronte di un regime di qualificazione distinto da quello dei consorzi stabili – segnatamente per l’inapplicabilità del “cumulo alla rinfusa” generalizzato – i consorzi di cooperative conservassero una specifica ragion d’essere, radicata nello scopo mutualistico e in una peculiare flessibilità operativa.
Alla luce della recente novella legislativa, tuttavia, il quadro normativo per tale forma consortile appare notevolmente mutato.
Nel previgente assetto, come evidenziato anche da certa giurisprudenza amministrativa (cfr., a titolo esemplificativo, TAR Campania, sez. IV, n. 5171/2024), si tendeva a riconoscere ai consorzi di cooperative una marcata specificità. Questa si fondava non solo sulla loro intrinseca finalità mutualistica, ma anche su un regime operativo che considerava le consorziate designate per l’esecuzione quali mere articolazioni interne del consorzio. Ne derivava una responsabilità per l’adempimento concentrata unicamente sull’ente consortile e una significativa flessibilità nella gestione delle risorse esecutive, inclusa la potenziale sostituzione delle designate, senza incidenza sulla validità dell’offerta, essendo i requisiti di partecipazione riferiti al consorzio in sé. Tale impostazione si distingueva nettamente da quella dei consorzi stabili, per i quali, pur beneficiando del “cumulo alla rinfusa” dei requisiti, la designazione delle consorziate esecutrici assumeva valenza esterna vincolante, con conseguente responsabilità solidale e rigidi limiti alla loro sostituibilità.
Il Correttivo Appalti, intervenendo sull’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, sembra aver impresso una direzione divergente rispetto a tale orientamento, erodendo in modo significativo le peculiarità dei consorzi di cooperative. La novità di maggior rilievo, su cui ci si intende focalizzare, risiede nell’estensione della rilevanza esterna delle consorziate designate anche in questa tipologia consortile.
Invero, il nuovo comma 3 dell’art. 67 stabilisce inequivocabilmente che, anche per i consorzi di cooperative, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dalle consorziate esecutrici. Tale previsione, che nel testo previgente del comma 3 era limitata ai soli consorzi stabili (e GEIE), ora ricomprende espressamente i consorzi di cooperative.
Si aggiunga che il nuovo comma 5 dell’art. 67, pur confermando che i consorzi di cooperative (e artigiani) partecipano “utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”, introduce un inciso dirimente: “fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo”. Pertanto, si conferma ulteriormente che la partecipazione del consorzio di cooperative è ora esplicitamente condizionata al possesso dei requisiti generali da parte delle singole cooperative designate per l’esecuzione.
La portata innovativa di tali prescrizioni, tuttavia, si apprezza pienamente se lette in combinato disposto con il nuovo comma 4 dell’art. 67. Tale norma precisa, per tutti i consorzi, inclusi quelli di cooperative (art. 65, co. 2, lett. b), l’obbligo di indicare “in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre”.
L’effetto di queste modifiche è rilevante: si assiste alla piena equiparazione, ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale, della posizione delle consorziate designate nei consorzi di cooperative a quella delle consorziate esecutrici nei consorzi stabili. Ne consegue una forte compromissione della pregressa flessibilità operativa, che consentiva al consorzio di cooperative una gestione più “interna” delle proprie articolazioni esecutive. La necessità che la singola cooperativa designata possegga autonomamente i requisiti ex artt. 94 e 95 la espone direttamente al vaglio della stazione appaltante, con tutte le implicazioni del caso in termini di stabilità della partecipazione e di sua eventuale sostituzione.
Occorre quindi prendere atto che, alla luce del Correttivo Appalti, il consorzio di cooperative ha perso un tratto distintivo che, unitamente alla sua funzione mutualistica, ne giustificava un’autonoma e specifica collocazione nel panorama delle aggregazioni consortili.
Ci si interroga, pertanto, sulla residua rilevanza di tale forma consortile, al di là della sua connaturata finalità sociale e solidaristica. Un possibile, seppur limitato, margine di differenziazione potrebbe forse rinvenirsi nel fatto che il divieto di cui al comma 7 del medesimo art. 67 – che vieta la partecipazione a più di un consorzio stabile – non appare testualmente esteso ai consorzi di cooperative. Tuttavia, tale aspetto non sembra sufficiente a compensare la perdita di una caratteristica operativa che ne costituiva un elemento qualificante.
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]]>Chi ha ragione? Verosimilmente, nessuno dei due gruppi, almeno se si considerano le posizioni più estreme e polarizzate. Va da sé che qualunque acutizzazione conduce distanti dalla ragione.
Qual è allora il giusto atteggiamento da assumere? Senza la presunzione di possedere una risposta, la si può cercare. E la si trova forse in un documento normativo che conosciamo bene, il “solito” Artificial Intelligence Act del 2024, in cui il legislatore europeo si è fatto anche un po’ teologo e ci fornisce forse una chiave di lettura utile per capire quale sia il giusto rapporto uomo-macchina in quest’epoca in cui la macchina diventa (a suo modo) un po’ umana.
L’Artificial Intelligence Act (il regolamento n. 1689 del 2024) ci propone un approccio che non è di polarizzazione, una visione in cui l’intelligenza artificiale non costituisce il bene supremo o il male assoluto. Esso segue un altro paradigma, un’altra geometria, che è quella dei cerchi concentrici.
Se ci pensiamo, il modo migliore per leggere l’Artificial Intelligence Act non è vederlo come una successione di regole in sequenza, ma come un allargarsi di cerchi da uno più stretto ad uno più largo, ad un altro più ampio ancora, i quali rappresentano i gradi di “severità” che l’uomo deve assumere nei confronti della macchina-pensante, dal più intenso e intransigente al più leggero e “rilassato”.
Il cerchio più interno è quello del divieto assoluto, la no-fly zone dell’intelligenza artificiale, sostanzialmente contenuta nell’articolo 5, in cui si individuano i casi in cui non ne sono consentiti “l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso”. Si tratta, come sappiamo, dell’elenco di quelle ipotesi in cui l’intelligenza artificiale è destinata a scopi volutamente non benefici, soprattutto nei confronti delle persone più deboli e vulnerabili.
Il cerchio intermedio è quello dell’intelligenza artificiale ad alto rischio, dove l’uso può essere in sé benefico, ma l’ambito di applicazione è sensibilissimo (per esempio l’identificazione biometrica, la gestione delle infrastrutture critiche, l’istruzione, l’amministrazione della giustizia e dei processi democratici) e ci si trova quindi in aree in cui la si può sì adoperare, ma con una griglia di norme rafforzate, contenute soprattutto nella sezione 3 del regolamento, in cui tutte le garanzie sono ispessite.
Il cerchio più esterno è quello dell’intelligenza artificiale “non ad alto rischio”, quella più legata alla quotidianità che non tocca nervi sensibili del tessuto sociale, in cui le regole esistono, ma con un minore grado di rigidità. Si pensi per esempio all’ottimo articolo 50 sulla trasparenza, che regola la diffusione dei deep fake ma non esclude che possano avere una funzione artistica, che rimane consentita, per esempio, nell’ambito della satira.
questi tre cerchi concentrici – del divieto, della massima attenzione e dell’uso libero ma regolamentato – rappresentano davvero la geometria giuridica probabilmente più corretta, che trascende la visione manichea del “bene-male”, e vede l’intelligenza artificiale nella sua complessità, producendo regole differenti a seconda che la si usi per plagiare una persona fragile, per identificare chi passa in un aeroporto, o per creare meme divertenti e magari utili a stimolare il senso critico.
È interessante poi osservare che, per far fronte alla modalità “religiosa” di vivere l’intelligenza artificiale, non solo il legislatore “si fa teologo” aiutandoci a non polarizzare il nostro punto di vista in un senso o nell’altro, ma anche la teologia vera e propria se ne occupa.
Il 10 maggio 2024, in un suo discorso, Leone XIV, rivolto ai cardinali, ha osservato che occorre “rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”. Anche in questo caso si va oltre le polarizzazioni, e l’intelligenza artificiale non è vista né come qualcosa di salvifico, né come intrinsecamente preoccupante, ma è osservata come una realtà i cui sviluppi “comportano sfide”, cioè il cui ingresso nella società deve essere accompagnato da consapevolezze.
Ed è interessante che gli elementi a cui prestare attenzione secondo Leone XIV siano gli stessi dell’Artificial Intelligence Act: la dignità umana (nel “primo cerchio” del divieto) nonché la giustizia e il lavoro (nel “secondo cerchio” dell’alto rischio).
Si tratta di una convergenza di vedute piuttosto interessante da osservare e da seguire.
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]]>L’uso di intelligenza artificiale per gli avvocati
Tutte queste forme di utilizzo hanno già mostrato numerosi limiti che ne consigliano per ora un uso accorto e diretto strettamente dalla competenza umana.
Per loro natura, tuttavia, sono strumenti che apprendono e la loro velocissima evoluzione li porterà ad un perfezionamento tale da renderli imprescindibili anche nell’attività quotidiana dell’avvocato, in tempi che saranno sorprendentemente brevi.
I sistemi di intelligenza artificiale che in astratto si rivelano particolarmente utili alla professione forense sono:
Si tratta di strumenti che in mano a un avvocato che li conosca e li utilizzi consapevolmente sono molto potenti, ma presentano limiti ancora significativi che li collocano lontano dall’infallibilità.
I principali limiti degli strumenti di AI
Le tecnologie predittive, ad esempio, possono analizzare enormi quantità di dati per prevedere esiti legali e migliorare l’efficienza nella preparazione dei casi. Sono particolarmente utili nei sistemi di Common Law perché la ricerca dei precedenti giurisprudenziali ha un impatto estremamente più significativo che nei sistemi di Civil Law e di quello italiano in particolare.
La mancanza di contestualizzazione è il loro limite più evidente e può indurre a interpretare erroneamente i dati e portare a conclusioni fuorvianti.
Gli assistenti di ricerca AI mancano, come gli altri, di comprensione contestuale. Possono analizzare dati e testi, ma non afferrare le sfumature legali o i contesti specifici di un caso.
Se non trovano casi analoghi o male interpretano le richieste possono addirittura inventare precedenti di sana pianta.
Usati senza controllo umano portano a risultati inadeguati e fuorvianti, come ha dimostrato il recente caso concluso con l’ordinanza del 14/3/2025 del Tribunale di Firenze.
Anche gli strumenti generativi sono in grado di redigere bozze di documenti legali in tempi ridicoli e con un grado di precisione piuttosto alto, ma difettano di comprensione contestuale e si basano sugli stessi risultati delle ricerche, quindi potenzialmente errati o non aggiornati.
Se le fonti a cui attingono sono incomplete o obsolete, anche le risposte generate saranno imprecise.
È quindi cruciale per gli avvocati apprendere a utilizzare queste tecnologie in modo critico, sfruttando i loro vantaggi mentre si è consapevoli delle loro imperfezioni.
Il Disegno di legge sull’Intelligenza artificiale all’esame del Parlamento
Il DDL sull’Intelligenza Artificiale che contiene principi e deleghe governative, è approdato in prima lettura alla Camera dopo aver superato il vaglio del Senato.
La norma si occupa espressamente di «princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale», per promuoverne l’utilizzo corretto e responsabile oltre che per coglierne le intrinseche opportunità.
Naturalmente il DDL è espressamente riferito all’interpretazione e applicazione a quello che per tutti è oramai l’AI ACT dell’Unione Europea (regolamento UE 2024/1689), entrato in vigore lo scorso 1 agosto.
Glossario e principi sono quindi direttamente collegati alla cornice antropocentrica fornita dall’AI Act. Per questo il legislatore concentra l’attenzione sulla garanzia di tutela dei dati e informazioni personali e sulla cybersicurezza, come precondizioni per l’utilizzo di sistemi di AI e ragioni per l’adozione di specifici controlli di sicurezza nel loro utilizzo.
Oltre a disciplinare l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo sanitario e della pubblica amministrazione, il DDL si sofferma sull’utilizzo da parte dei professionisti intellettuali e nell’ambito dell’attività giudiziaria.
In quest’ultimo ambito sostanzialmente si consente la sperimentazione dell’AI per l’organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività accessorie, lasciando al magistrato ogni decisione sull’utilizzo dell’AI per l’interpretazione o l’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
L’intelligenza artificiale e il suo uso nell’attività professionale
Ai liberi professionisti intellettuali invece, l’articolo 13 del DDL chiede espressamente di limitarsi alle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e di conservare la prevalenza del lavoro intellettuale nell’esercizio della professione.
Oltre a questo, il DDL pone un vero e proprio obbligo, in capo al professionista, di comunicare con la massima chiarezza al proprio cliente se intende utilizzare sistemi di AI nella esecuzione del mandato ricevuto.
Cominciare a preoccuparsi di questa comunicazione, della sua forma e del suo contenuto anche prima che la legge entri in vigore è una buona idea, anche perché doveri di trasparenza, competenza e correttezza nella informazione sono già previsti dal Codice deontologico forense,
Si può cominciare integrando il testo di mandati e lettere di incarico con le informazioni necessarie a far comprendere al cliente che tipo di utilizzo lo studio intenda fare dei sistemi di AI e chiarire innanzitutto:
In questo modo sarà possibile rispettare la prevalenza della prestazione intellettuale sugli automatismi dell’intelligenza artificiale richiesta dalla norma (e dal buon senso), e certamente mantenere una comunicazione corretta tra avvocato e cliente.
Il DDL peraltro coinvolge gli Ordini professionali nella tenuta di corsi di formazione sull’intelligenza artificiale, per consentire la formazione di una cultura su questi strumenti che presto diventeranno abituali anche nell’esercizio della professione forense.
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