Il quinto comma dell’art. 23 del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023) prevede che l’ANAC, con proprio provvedimento, individui, in primis, “le...
Cesda editore ha appena reso disponibile l'edizione 2015 di Amministrativo.net, banca dati online di giurisprudenza amministrativa, aggiornata a novembre 2014, accessibile all'indirizzo www.amministrativo.net.
La banca dati nasce dall'esigenza di...
Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile la disciplina sull'acquisizione d'ufficio dei documenti anche per la verifica dei requisiti dei partecipanti alle gare d'appalto
Diritto di accesso gratuto alle banche dati per lo svolgimento di compiti istituzionali e di controllo delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni
Pubblicato nella G.U. n. 54 del 5 marzo 2013 il DM attuativo dell'art. 5 del Dlgs n. 299/2011, recante le informazioni che le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici dovranno fornire alle stazioni appaltanti. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 indica infatti un ampio ventaglio di elementi informativi che amministrazioni e soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e a comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, al fine di consentire il costante monitoraggio sull'andamento delle opere pubbliche.
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