Il 6 marzo 2024 è scaduto il termine entro cui, in capo alle grandi aziende del settore digitale qualificabili come “gatekeepers”, gravava l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni introdotte dal Regolamento UE n. 2022/1925, comunemente noto con l’espressione Digital Markets Act (DMA).
L’articolato normativo, ufficialmente adottato il 14 settembre 2022 (ed entrato in vigore il 1° novembre successivo), si prefigge la dichiarata finalità di assicurare una migliore equità e contendibilità nel settore dei mercati digitali. Ciò soprattutto con riguardo ai servizi di piattaforma di base, servizi digitali assai diffusi e di uso comune che risultano sovente erogati da un numero limitatissimo di grandi imprese (le c.d. big tech).
La ratio del DMA è presto detta: contrastare gli abusi di posizione dominante in un’ottica eminentemente preventiva. Nell’eventualità di un mancato adeguamento alle disposizioni ivi enunciate, sono previste blacklist e sanzioni di grande portata deterrente. Sicché, a differenza della normativa antitrust, il regolamento in questione interviene ex ante, mirando a prevenire distorsioni concorrenziali nel mercato interno e pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli per gli utenti, al fine di assicurare una piena attuazione dell’art. 102 del TFUE.