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In generale, affinché il porto d’armi sia rilasciato, bisogna essere in linea con i requisiti fisici e mentali richiesti dal Ministero della Salute e il percorso non è semplice come si potrebbe pensare: solo al termine di una scrupolosa valutazione medica (e dopo aver dimostrato di essere in grado di utilizzare l’arma) sarà infatti possibile, qualora l’esito sia positivo, risultare titolari del libretto. Il certificato medico in questione è rilasciato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, e dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto inoltre a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, se ritenuto necessario, ulteriori esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

Oltre al modulo specifico, la documentazione da produrre per farne richiesta comprende:
– una fotocopia di un documento di identità valido;
– 2 fotografie in formato fototessera;
– 2 contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
– la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
– una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007. Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

La domanda, che può essere effettuata direttamente a mano, sia per raccomandata, sia per via telematica, andrà presentata o in Prefettura o in Questura sempre in base alla tipologia d’uso.